Il Consiglio europeo ha approvato nella giornata di oggi, 20 dicembre, il suo mandato negoziale in merito alla proposta di regolamento sui rating ESG avanzata dalla Commissione. I rating ESG consentono di valutare i livelli di sostenibilità ambientale e sociale di un’azienda o di uno strumento finanziario: l’obiettivo delle nuove norme è quello di aumentare l’affidabilità delle informazioni, rendendole più facilmente comparabili e assicurando l’integrità e la trasparenza delle operazioni condotte dai fornitori del servizio, così da rafforzare la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili.
Il ruolo dell’European Securities and Markets Authority
Se il regolamento sarà approvato anche nel corso dei negoziati interistituzionali previsti per gennaio 2024, i fornitori dei rating ESG saranno chiamati a rispettare determinati requisiti, tra cui l’ottenimento di un’autorizzazione da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) o, nel caso di fornitori al di fuori dell’UE, un riconoscimento analogo. Dovranno soddisfare determinati standard in termini di trasparenza, riguardanti specialmente le loro procedure metodologiche, le loro fonti di informazione e le tariffe. Inoltre, saranno soggetti a specifiche misure volte a prevenire i conflitti di interessi.
Un regime transitorio per i fornitori più piccoli
Nel suo mandato negoziale, il Consiglio ha ribadito che i rating ESG comprendono fattori ambientali, sociali e relativi ai diritti umani o alla governance e ha chiarito le circostanze in cui tali strumenti rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, fornendo ulteriori dettagli sulle esenzioni applicabili.
I fornitori più piccoli avranno l’opportunità di avvalersi di procedure semplificate per un periodo di tre anni: non saranno tenuti a pagare le commissioni all’ESMA, che avrà comunque la facoltà di effettuare controlli di varia natura, e dovranno rispettare ugualmente alcuni princìpi generali riguardanti la governance e la trasparenza.
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Per quanto riguarda la separazione delle attività di rating ESG dalle altre attività commerciali, tra cui quelle bancarie e assicurative, il Consiglio ha introdotto la possibilità per i fornitori di fare a meno di un’entità giuridica separata per determinate attività, a condizione che vi sia una chiara distinzione tra le stesse e che vengano adottate apposite misure intese a evitare i conflitti di interessi. Una deroga che non sarà però applicabile alle attività di consulenza o di revisione fornite a entità oggetto del rating ESG.
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