L’art. 15, comma 3, della legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6 (Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con la sentenza n. 177 del 26 luglio 2018. La norma aveva sospeso il rilascio delle autorizzazioni uniche afferenti alla realizzazione di impianti alimentati dalla fonte eolica. (Leggi anche Sicilia a Confronto sull’eolico e7 nel 3 domande a e7 del 9 maggio)
ANEV: Auspichiamo un coordinamento in Conferenza Stato Regioni
L’ANEV, si legge in una nota, “auspica che al più presto venga istituito in sede di Conferenza StatoRegioni, un coordinamento concreto ed efficace per evitare il continuo insorgere di contenziosi tra i poteri legislativi con la conseguente, cronica paralisi del settore”.
Obiettivi della legge
L’obiettivo delle legge regionale, spiega l’ANEV in una nota, era “assicurarsi gli “spazi deliberativi” delineati dai commi 1 e 2 del citato art. 15, ovvero in vista dell’adozione delle delibere di Giunta che avrebbero dovuto stabilire i criteri ed individuare le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW, nonché individuare gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di quegli stessi impianti”.
Consulta: Fondate tutte le censure sollevate
Nello specifico la Corte Costituzionale ha valutato come fondate tutte le censure sollevate con riferimento alla disposta moratoria, ma solo rispetto alla previsione di cui al comma 3 concernente la fonte eolica. “E’ stata ravvisata – spiega ANEV nella nota – la violazione dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, che prevede un termine massimo non superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, per la conclusione del procedimento autorizzatorio e che costituisce principio fondamentale della materia. Secondariamente, sono state riconosciute fondate le censure proposte in riferimento agli artt. 41, 97 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione”
Alterazione contesto normativo esistente
Secondo la Consulta, spiega la nota dell’ANEV, “la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici ha alterato il contesto normativo esistente al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione unica, caratterizzato da una tempistica certa e celere, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale”.
Violazione art.117 terzo comma
La legge regionale, conclude la nota dell’ANEV, “ha infatti violato l’art. 117 terzo comma della Costituzione poiché, secondo il costante orientamento della Consulta, la disciplina del regime abilitativo degli impianti di energia da fonti rinnovabili rientra, oltre che nella materia «tutela dell’ambiente», anche nella competenza legislativa concorrente, in quanto riconducibile a «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.
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