Il 21 maggio 2014 la Commissione Europea ha emanato il Regolamento 548/2014/CE (in seguito Regolamento), recante le modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.
Il Regolamento riguarda i trasformatori elettrici di potenza piccoli, medi e grandi. L’obiettivo del presente articolo è chiarire le prescrizioni introdotte dal Regolamento e fornire a tutti gli operatori del settore delucidazioni in merito alle sue applicazioni e alle tempistiche.
Campo e Tempistiche di Applicazione del Regolamento
Il Regolamento fissa i requisiti (obbligatori) in materia di progettazione ecocompatibile per i trasformatori elettrici con una potenza minima di 1 kVA utilizzati nelle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Esso indica le perdite massime a carico e a vuoto che devono essere rispettate dalle varie tipologie di trasformatori.
Tempistiche di applicazione
Le perdite massime da rispettare fanno riferimento alla data di immissione sul mercato1 del trasformatore, con due tempistiche differenti:
- fase 1 dal 1 luglio 2015
- fase 2 dal 1 luglio 2021
A tre anni dall’entrata in vigore del Regolamento (vedi art. 72), successivamente alla fase 1, ci sarà uno step intermedio per verificare l’applicabilità dei valori al momento riportati nella fase 2 e valutare o meno l’introduzione nel Regolamento stesso anche di unità al momento escluse.
Entro luglio 2017 verranno quindi esaminati i dati relativi alle unità messe in servizio dal 1 luglio 2015; la Commissione Europea raccoglierà e valuterà tali dati per confermare i valori riportati nella fase 2 del 2021 o definire nuovi congrui valori applicabili.
Pertanto, gli obblighi in materia di progettazione ecocompatibile dei trasformatori, previsti dal Regolamento, riguardano unicamente i prodotti che vengono immessi sul mercato a partire dal 1 luglio 2015 (fase 1) e dal 1 luglio 2021 (fase 2).
I prodotti immessi sul mercato prima di tali date, non conformi ai requisiti introdotti dal Regolamento, potranno continuare ad essere legittimamente commercializzati. Inoltre, l’art. 1, comma 1 prevede che gli obblighi si applichino unicamente ai trasformatori acquistati dopo la data di entrata in vigore del Regolamento, ossia dopo l’11 giugno 2014.
Tenuto conto di quanto indicato dal “considerando 4 del Regolamento”, secondo l’interpretazione di ANIE Energia, ciò escluderebbe dall’ambito di applicazione del Regolamento i trasformatori acquistati nell’ambito di contratti quadro (ad esempio, appalti pubblici di fornitura) prima dell’11 giugno 2014.
NON sono casi di immissione di prodotti sul mercato ai sensi della direttiva 2009/125 e dei relativi regolamenti di attuazione:
- se il trasformatore è esportato dal produttore UE verso un Paese terzo al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE);
- se il trasformatore viene trasferito dal produttore UE ad un esportatore, il quale quindi lo esporta ad di fuori dello SEE.
Infine, la semplice messa a magazzino non può considerarsi di per sé come immissione sul mercato, a meno della presenza di idonea documentazione che attesti l’avvenuta vendita delle apparecchiature.
La direttiva 2009/125 prevede che la conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile sia da attestarsi mediante marcatura CE.
Nel caso dei trasformatori, non essendo questi soggetti ad altre direttive, la marcatura CE si riferirà unicamente al Regolamento.
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