Convertitori di tipo 1 e 2 a rischio difformità normativa. L’osservazione ACISM

gasAcism ha sottoposto all’attenzione del Ministero dello Sviluppo economico una difficoltà di applicazione della direttiva ministeriale del 12 maggio 2014[1], già ufficiosamente sollevata da operatori e CCIAA, che riguarda la verifica dei convertitori di volume di gas. In modo più specifico l’applicazione degli errori previsti dalla tabella in allegato I, punto 2 della direttiva ministeriale 12 maggio 2014.

Mentre la direttiva prevede per tutti i convertitori di volume di gas la verifica dei sensori di temperatura e pressione, la norma UNI EN 12405-1 contempla un errore sui sensori di temperatura e pressione solo per i convertitori cosiddetti di tipo 2. Si tratta di sensori costituiti da elementi sostituibili con altri analoghi, senza che sia necessario modificare tutte le parti dello strumento.

La distinzione tra convertitori di tipo 1 e 2 è ancora presente nella tabella che fissa la periodicità della verifica periodica nell’allegato I del DM 75/2012. Le ragioni per cui la UNI EN 12405-1 prevede un controllo più severo sui convertitori di tipo 2 sono di ordine tecnico: si tratta di strumenti molto più sofisticati ed avanzati e la loro vita in esercizio è molto più lunga rispetto a quella dei convertitori di tipo 1. Possiamo aggiungere che, anche in termini di prezzo, i due strumenti di misura sono molto differenti.

Esistono ragioni di fatto, accolte dalla norma armonizzata, che giustificano un diverso trattamento dei due tipi di convertitori: determinando un errore sui sensori di temperatura e pressione solo per i convertitori di tipo 2, la UNI EN 12405-1 ha operato una scelta che in primo luogo impatta sulle condizioni di immissione del prodotto marcato CE M sul mercato; in secondo luogo offre una precisa indicazione ai normatori dei singoli Stati. Se questi ultimi determinassero arbitrariamente l’errore che il convertitore tipo 1 deve rispettare sui sensori di temperatura e pressione, produrrebbero un ostacolo tecnico alla libera circolazione delle merci, ovvero dei prodotti che si attengono alle tolleranze previste dalla norma armonizzata in attuazione della direttiva Mid.

La direttiva ministeriale 12 maggio 2014, all’articolo 3, comma 1 e nella relativa tabella, in allegato I, trascura di considerare le diverse tipologie di convertitori presenti sul mercato e pacificamente riconosciute dalla normativa UE e dal DM 75/2012. Questa lacuna ha un impatto consistente sulle operazioni di verifica degli strumenti e sull’attività degli organismi.

I fabbricanti immettono sul mercato convertitori che rispettano la norma armonizzata UNI EN 12405-1 e godono della presunzione legale di conformità alla direttiva Mid di prodotto. Se i controlli su questi strumenti venissero effettuati senza considerare gli errori previsti dalla norma armonizzata, potremmo trovarci nella situazione in cui uno strumento, nel caso specifico un convertitore di tipo 1, pur conforme alle normative di fonte comunitaria, direttiva mid e norma armonizzata, potrebbe non essere conforme ai criteri adottati dalla metrologia nazionale. Per la soluzione di conflitti tra l’applicazione di norme di fonte UE e di fonte nazionale, il giudice nazionale chiamato a dirimere la questione sceglierebbe pacificamente di disapplicare la norma di diritto nazionale. In conformità a questo principio, nel momento in cui gli operatori hanno individuato una lacuna nella direttiva ministeriale 12 maggio 2014 hanno dovuto scegliere di adeguarsi alla normativa di fonte comunitaria.

La rigorosa applicazione del dettato della direttiva ministeriale ha avuto come conseguenza la contestazione, da parte degli organi di controllo, della mancanza delle verifiche su sensori di temperatura e pressione sui convertitori di tipo 1.

La norma amministrativa, obiettivamente, trascura di differenziare il trattamento di due strumenti di misura sostanzialmente diversi e produce considerevoli difficoltà operative agli organismi che eseguono la periodica. Inoltre, mette in discussione la conformità dei convertitori tipo 1, marcati CE M, alle disposizioni della direttiva mid e della relativa norma armonizzata.

Acism ha sollecitato un urgente intervento del Ministero che ripristini la necessità di considerare la differenza tra i convertitori di tipo 1 e di tipo 2, già evidenziata nel DM 75/2012, e di applicare, quale riferimento per la verifica degli errori, la norma armonizzata. Si tratterebbe di un semplice provvedimento di interpretazione autentica, fondato sulla chiara prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale e su quanto già stabilito dal DM 75/2012 in merito alle differenti categorie di convertitori.


[1] Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa europea.


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