incentivirinnovabiliIl Gse ha diffuso in questi giorni una serie di comunicazioni relative agli incentivi nel settore fotovoltaico e del biometano.  

Biometano

Documenti per riconoscimento dell’incentivo 

Per quanto riguarda, in particolare, il biometano, il Gestore dei servizi energetici ha reso noto sul suo sito che “non sarà più necessario l’invio delle fatture per attestare l’immissione in consumo nei trasporti. Questo in deroga a quanto previsto dalle Procedure applicative del DM 2 marzo 2018, riguardo alla documentazione da presentare mensilmente al Gse ai fini del riconoscimento dell’incentivo al Produttore di biometano il cui impianto è rientrato in posizione utile nella graduatoria degli impianti incentivati”.

A questo fine – si legge ancora sul sito del Gse – il produttore dovrà, ciascun mese con riferimento alla produzione realizzata in quello precedente, inviare il modulo di autodichiarazione completo del relativo allegato, contenente, tra le altre, le informazioni attestanti l’immissione in consumo per i trasporti”.

“Il Produttore di biometano dovrà in ogni caso conservare e fornire, su richiesta del Gse, la documentazione prevista dalle Procedure applicative che saranno adeguate in tal senso nella prossima revisione”, conclude il Gestore dei servizi energetici.

Dm 2 marzo 2018, aggiornati i contatori degli incentivi

Sempre in tema di biometano, il Gse, come si legge sul suo sito, monitora il raggiungimento del limite massimo annuo di producibilità di biometano ammesso ai meccanismi del dm 2 marzo 2018, che nel periodo di riferimento gennaio 2020 è di circa 52,5 mln Sm3 all’anno, il 4,8% del limite massimo ammesso pari a 1,1 miliardi di standard metri cubi.

Il Gestore dei servizi energetici ha inoltre aggiornato “il contatore della producibilità e dell’effettiva produzione annua degli impianti di biometano avanzato e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, qualificati in esercizio ed espressa in Certificati di immissione in consumo (Cic)”.

“Per quanto riguarda la produzione di biometano avanzato – si legge sul sito dell’ente – nel medesimo periodo, risultano 5.922 Cic oggetto di ritiro da parte del Gse per un controvalore di circa 2,2 milioni di euro. Il Gse ha incentivato circa 3,7 milioni di Sm3 dei quali ha fisicamente ritirato e collocato sul mercato circa 3,7 milioni di Sm3, per un controvalore di quasi 0,5 milioni di euro. Con riferimento invece alla produzione di biocarburanti avanzati, nel 2019, risultano 108.033 Cic oggetto di ritiro da parte del Gse per un controvalore di circa 40,5 milioni di euro. Si precisa che poiché l’aggiornamento avviene su base trimestrale, i dati relativi alla produzione di biocarburanti avanzati riferiti al primo trimestre dell’anno non sono ancora disponibili”. Chi avesse bisogno di ulteriori informazioni  può consultare anche le modalità di calcolo.

Fotovoltaico

Conto energia, aggiornamento modalità di presentazione istanze di revisione tariffe incentivanti per Fv con potenza superiore a 3 kW

Sul sito del Gse sono inoltre state pubblicate in questi giorni delle indicazioni relative a quanto previsto dall’art. 13-bis del Decreto legge n. 101/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 128/2019, recante modifiche all’art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, in merito alla salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.

Il Gestore dei servizi energetici ha spiegato in particolare che “il Soggetto responsabile beneficiario degli incentivi in Conto energia, titolare di un impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 3 kW per il quale il Gse, a seguito di verifiche o controlli, abbia rilevato l’installazione di moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento, e per tale motivo ha disposto la decadenza dal diritto di accesso alle tariffe incentivanti, può presentare al Gse un’istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 10%. L’istanza ai sensi del comma 4-bis dell’art. 42 deve essere inviata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il format dell’allegato Modulo 1.”

Per il Soggetto responsabile beneficiario degli incentivi in Conto energia, che dichiari al Gse, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo, che presso il proprio impianto sono installati moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento, è possibile presentare al Gestore dei servizi energetici un’istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 5% – si legge sul sito dell’ente – l’istanza ai sensi del comma 4-ter dell’art. 42 deve essere inviata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il format dell’allegato Modulo 3.”

In entrambi i casi – sottolinea il Gse –  il Soggetto responsabile deve provare:

  • di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli;
  • la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza, secondo quanto indicato nell’Allegato 1.

Tuttavia le previsioni contenute nel Decreto legge n. 101/2019 non vengono applicate nel caso in cui la condotta che ha determinato il provvedimento di decadenza del Gse “sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, o concluso con sentenza di condanna anche non definitiva ovvero l’istante sia coinvolto in procedimenti o processi penali, in corso o conclusi con sentenza di condanna anche non definitiva in relazione all’installazione dei moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento”.

Secondo l’art. 13-bis del Decreto legge n. 101/2019 inoltre viene stabilito che “le nuove decurtazioni delle tariffe incentivanti si applichino anche agli impianti per i quali sono state precedentemente riconosciute le decurtazioni previste dall’art. 57-quater della Legge 21 giugno 2017, n. 96. A tal fine, i Soggetti responsabili che hanno presentato istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 20% o del 10%, secondo le istruzioni fornite dal Gse con news pubblicata il 9 agosto 2017, devono inviare entro il 30 giugno 2020pena la sospensione dell’erogazione degli incentivil’istanza integrativa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rispettivamente secondo il format dell’allegato Modulo 2 e secondo il format dell’allegato Modulo 2 BIS“.

Un’ultima precisazione riguarda poi gli impianti fotovoltaici ricompresi nelle fattispecie contemplate dai commi 4-bis e 4-ter dell’art. 42”. Per queste strutture non possono essere applicate le maggiorazioni previste dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del DM 5 maggio 2011 e dall’articolo 5, comma 2, lettera a), del DM 5 luglio 2012.


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