Comparto rifiuti, vittoria di Assoambiente al TAR

Il metodo tariffario rifiuti di ARERA dovrà prevedere il riconoscimento automatico di un conguaglio positivo nel piano economico finanziario pari al 4,5 per cento

A valle del ricorso presentato da Assoambiente, i giudici del TAR Lombardia hanno annullato la deliberazione ARERA n.389/2023 e la determina n. 1/2023 nella parte in cui non era previsto un sistema di conguaglio automatico del calcolo dell’inflazione (che escludesse l’intervento discrezionale degli Enti Territorialmente Competenti).

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Foto di rivage su Unsplash

Grazie all’intervento di Assoambiente, il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di ARERA dovrà quindi prevedere il riconoscimento automatico di un conguaglio positivo nel piano economico finanziario (PEF) pari al 4,5 per cento.

Il commento di Chicco Testa

“Con la sentenza, che auspichiamo diventi presto definitiva, si dà atto di un principio da sempre ribadito da Assoambiente: la predisposizione del PEF pluriennale non può derogare ai principi cardine della regolazione relativi all’utilizzo di fonti contabili certe e all’adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse, applicando indici inflazionistici determinati monitorando l’effettiva dinamica di prezzi”, ha dichiarato il presidente di Assoambiente, Chicco Testa.

“La componente di conguaglio, non più a discrezione degli Enti, ma automaticamente riconosciuta, rappresenta un passaggio importante per la stabilità delle gestioni e la corretta copertura dei costi di esercizio e di investimento”.

Le richieste di Assoambiente

L’associazione aveva chiesto circa due anni fa l’integrazione nel metodo tariffario rifiuti di meccanismi/fattori correttivi non ordinari, proporzionati e coerenti rispetto alla straordinarietà del contesto in cui si sono trovati ad operare i gestori a partire dal 2022.

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Sebbene l’Autorità, con la determinazione del 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023, avesse “aperto” alla possibilità di riconoscere un conguaglio positivo riconducibile all’inflazione per il 2023, tale possibilità era rimessa a valutazioni di opportunità degli Enti Territorialmente Competenti (ETC) tenuti a validare i PEF; “un contesto che aveva determinato forte incertezza”, secondo Assoambiente, “oltre a non essere coerente con i principi della regolazione riguardo al riconoscimento dei costi efficienti sostenuti dai gestori”.

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