Far ripartire l’edilizia in chiave sostenibile come previsto nel DL Rilancio, magari anche guardando al recupero di suolo come suggerito dal Collegato ambientale, ancora sui tavoli di lavoro, è più che auspicabile, ma non dobbiamo dimenticarci dell’Europa. C’è una correlazione da tenere presente tra il Dlgs 48/20 – Aggiornamento del Dlgs192/05, ma anche del Dpr 380 e l’Ecobonus 110% così come è disegnato ad oggi, che fa emergere vincoli di prestazioni impiantistica extra negli interventi Ecobonus 110% e diverse implicazioni di carattere amministrativo e urbanistico che evidenzia alcuni limiti del bonus efficienza energetica. Correlazioni che appesantiranno il lavoro dei Comuni, con probabili intasamenti in fase autorizzativa, ma soprattutto rallenteranno e metteranno a rischio il successo, specie temporale, della operazione “efficienza” prevista dal Governo.
Bonus efficienza energetica e limiti al confronto con l’Europa
Per accedere al bonus è necessario, per come è previsto ad ora, far scendere di 2 classi energetiche l’Ape dell’edificio. Un Ape quello dell’edificio che al momento “non esiste” come ci ricorda a più riprese anche tra i nostri articoli l’ing. ed Ege Roberto Gerbo. Comunque per raggiungere questo risultato bisogna effettuare un’azione di efficienza energetica importante: in contesto Ecobonus 110% è previsto un cappotto termico e/o installazione principalmente di pompe di calore, anche accompagnati da impianti FV. A corredo dell’obiettivo possono concorrere altri interventi come la sostituzione dei serramenti.
Ma il cappotto, che per Ecobonus 110% interessa “l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”, è azione che comporta la richiesta di accesso a “di pratica edilizia” in quanto trattasi di intervento di “ristrutturazione importante” (di primo livello se incidenza >50% oppure secondo livello) in coerenza energetica con la riduzione dei carichi termici, è usuale e comunque opportuno (quasi obbligatorio), procedere a un ridimensionamento della caldaia (centralizzata condominiale o di casa unifamiliare) se già di nuova tecnologia o completa sostituzione se vecchia tecnologia.
Infine considerata la nuova normativa europea vigente recepita da Dlgs 48/20 (Aggiornamento Dlgs 192/05 per recepimento Direttiva europea 2018/844), gli interventi di “ristrutturazione importante” come quelli in argomento, comportano l’obbligo di realizzare altre opere impiantistiche compreso l’utilizzo di Fer (che coprano quota significativa del fabbisogno energetico per calore, elettricità e raffrescamento: minimo 50% per Acs e 35% per totale dal 1/1/2014 a crescere nel futuro fino a 50%) e dispositivi di collegamento per auto elettriche.
Quindi mettere in atto interventi per Ecobonus 110% comporta il rischio di trovarsi in una scatola cinese di prescrizioni tecniche, permessi, una lievitazione dei costi e un rischio crescente per l’asseveratore di non centrare in pieno i costi e i controlli.
“Cosa pensate accadrà negli uffici tecnici comunali quando orde di amministratori di condominio spingeranno per procedere a applicazione Ecobonus 110%?” Si chiede Gerbo “questo accadrà perché alcuni interventi previsti nell’art. 119 del decreto Rilancio punto 1 prevedono azioni per cui occorre procedura urbanistica autorizzative.
E voi che ne pensate ….?”
Per un approfondimento si veda il link
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