Il nuovo D.Lgs, oltre a confermare le definizioni dell’art.2 del D.Lgs 115/08, dell’art.2 del D.Lgs 20/07, dell’art.2 commi 1 e 2 del D.Lgs 192/05 e dell’art.2 del D.Lgs 163/06, introduce una nuova serie di definizioni in materia energetica anche di interesse per i non addetti ai lavori (es. auditor energetico, condominio, edificio polifunzionale, energia, grande impresa, microimpresa, piccola e media impresa o PMI, servizio energetico, sistema di gestione energia, sistema di misurazione intelligente, tep ecc.).
Il D.Lgs richiama all’art.3 l’obiettivo aggiornato di risparmio energetico nazionale (entro 2020 riduzione di 15,5 milioni di tep di energia finale presso consumatori), cui potranno concorrere anche le Regioni e gli enti locali.
AREA ENTI PUBBLICI
Il D.Lgs promuove (art.4) l’efficienza energetica negli edifici attraverso una proposta a cura di ENEA di interventi, standard e in ottica costi benefici, di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica (PE). In particolare che favoriscano l’aumento degli edifici a energia zero e il programma di miglioramento della PE degli immobili della PA (intesi quelli di proprietà dello Stato).
Per questi ultimi (art.5) il 3% annuo dovranno essere sottoposti a interventi di riqualificazione energetica, formulati sulla base di appropriate diagnosi energetiche, supportati da analisi costi-benefici e da realizzarsi preferibilmente attraverso al finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico tramite ESCo. Anche gli Enti locali (Regioni, comuni ecc) possono partecipare all’obiettivo con analoghe modalità. Vengono allo scopo destinati specifici fondi. Per monitorare i miglioramenti i fornitori di energia delle PA/altri enti locali dovranno comunicare i consumi annui di ogni utenza relativa, aspetto questo innovativo che va nella direzione di monitorare i reali risparmi conseguiti. Per gli acquisti delle PA (art.6) si conferma obbligo di rispetto dei CAM, anche per quanto attiene affitto o acquisti immobiliari.
AREA PRIVATI
Il regime obbligatorio di efficienza energetica per l’Italia è rappresentato dai certificati bianchi – TEE (art.7) che dovrà assicurare almeno il 60% dell’obiettivo, mentre la restante quota è affidata a misure di incentivazione degli interventi di incremento della efficienza energetica. In tale contesto vengono inseriti nel “conto termico”, come contratti di rendimento energetico, i contratti allineati all’allegato 8 del nuovo D.Lgs. Inoltre le Regioni devono pubblicare i risparmi di energia conseguiti con loro misure di incentivazione, inoltre anche i risparmi rendicontati da bilanci energetici di imprese private che hanno adottato SGE (ISO 50001) potranno concorrere all’obiettivo nazionale. Particolarmente importante la parte inerente la Diagnosi energetica – DE (art.8) , che diventa obbligatoria (con sanzione) , frequenza ogni 4 anni, per tutti i siti di ogni grande impresa, salvo che l’impresa stessa abbia adottato Sistema di gestione (EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001) che però includano un audit energetico in conformità all’Allegato 2 del nuovo D.Lgs. La DE deve essere svolta da figure professionalmente qualificate (comunque entro 2 anni, con caratteristiche definite con emissione nuovo D.Lgs), certificate da organismi accreditati, in base a norme specifiche: ESCo (che devono avere un EGE) – UNI CEI 11352 Esperti in gestione energia EGE – UNI CEI 11339 Auditor energetici – Norma da definire UNI – CEI con CTI ed ENEA predispongono, specie per la certificazione delle professionalità, norme specifiche entro 6 mesi dall’emanazione del nuovo D.Lgs (art.12) e sistemi di accreditamento specifico di tali figure. ENEA istituisce una banca dati dei soggetti suddetti certificati , che dopo due anni dall’emanazione del D.Lgs saranno gli unici titolati a partecipare al meccanismo dei TEE. Le regioni potranno ricevere cofinanziamenti per DE e/o l’adozione di SGE in PMI (max 15 mln €/anno di finanziamento statale sino al 2020). Per la certificazione energetica degli edifici è stata cancellata la norma che equiparava l’Attestato di prestazione energetica (APE) alla diagnosi energetica, riconoscendo implicitamente la maggiore qualità e affidabilità della DE.
AREA FORNITURE ENERGETICHE
Il nuovo D.Lgs innova i sistemi di misurazione e fatturazione dei consumi energetici (art.9), in primis con la diffusione totale di contatori individuali intelligenti in grado di dare ai clienti finali precise quantificazioni dei consumi e del tempo di utilizzo della fornitura (come i contatori elettronici per energia elettrica). Il D.Lgs promuove (art.10) l’efficienza del riscaldamento e del raffreddamento con una serie di monitoraggi e di misure conseguenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento/teleraffreddamento (sviluppo di reti di teleriscaldamento ad alta efficienza). Per l’efficienza della trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia sono altresì previste misure specifiche (art.11). In particolare per il superamento della progressività delle tariffe rispetto ai consumi contenuto: “è demandato all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico l’incarico di superare la struttura progressiva delle tariffe rispetto ai consumi, tenendo conto dell’esigenza di tutelare i consumatori economicamente svantaggiati”. Per la riforma del mercato elettrico sarà previsto un atto di indirizzo del Ministero dello Sviluppo economico per gli interventi di regolazione dell’Autorità; allo scopo di “rafforzare, anche nella regolazione dei servizi energetici e delle attività di trasmissione e distribuzione dell’energia, la spinta verso l’efficienza energetica e verso l’eliminazione di eventuali ostacoli all’incremento dell’efficienza delle reti, al sostegno della diffusione efficiente delle fonti rinnovabili, alla generazione distribuita e alla cogenerazione ad alto rendimento, promuovendo in maniera più incisiva la partecipazione della domanda ai mercati dell’energia”.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Per l’informazione e la formazione per la promozione dell’uso efficiente dell’energia sono previste una serie di misure (art.13) a cura di ENEA con la collaborazione di vari altri Enti/associazioni. SERVIZI ENERGETICI E VARIE Una vasta serie di disposizioni sono definite per i servizi energetici e altre misure per promuovere l’efficienza energetica (art.14). In tale ambito vengono aggiornate alcune prescrizioni del DPR 412/93 sulle ristrutturazioni di impianti di produzione calore (tra cui la possibilità di emissione a parete dei fumi).
STANZIAMENTI(art.15)
E’ prevista l’istituzione di un Fondo nazionale per l’efficienza energetica per la concessione di garanzie o l’erogazione di finanziamenti. Oltre 800 i milioni sono stanziati “a favore di interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica per conseguire una maggiore efficienza nel settore pubblico, nella produzione industriale e nei consumi domestici”, così articolati: • 355 milioni nel periodo 2014-2020 per finanziare il programma di interventi di riqualificazione energetica negli edifici della Pubblica Amministrazione. Ricordiamo che la Direttiva impone che venga riqualificato il 3% all’anno del patrimonio edilizio appartenete alla Pubblica Amministrazione centrale; • 105 sono i milioni di euro per “favorire il ricorso alle diagnosi energetiche e per focalizzare l’attenzione sui vantaggi competitivi dell’efficienza”; • fino a un milione di euro all’anno a disposizione dell’Enea “per la diffusione delle informazioni e per la formazione di imprese, pubbliche amministrazioni, cittadini e studenti”.
SANZIONI (art.16)
Sono definite sanzioni per privati che non ottemperano a obbligo di DE e per enti distributori di energia.
PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA EFFICIENZA ENERGETICA – PAEE
A partire dal 2104 e con aggiornamento triennale (art. 17) su proposta ENEA viene redatto il Piano in argomento che comprende: misure per miglioramento efficienza energetica risparmi energetici conseguiti e attesi stima consumi energetici al 2020 in energia primaria
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