Lo scorso 30 novembre, l’Italia ha concluso il recepimento della Direttiva europea Energie rinnovabili, nota come Red II. Nel testo del D.lgs. 199/2021 si chiariscono strumenti e meccanismi per raggiungere gli obiettivi atti ad incrementare la quota di energia da fonti rinnovabili.
I criteri si sostenibilità introdotti dalla direttiva Red II
I criteri si sostenibilità introdotti dalla Red II si applicano ai combustibili solidi da biomassa destinati a impianti di potenza termica uguale o superiore ai 20 MW, o a 2 MW, per gli impianti che impiegano combustibili gassosi da biomassa. All’art.29, il D.lgs. 199/2021 di recepimento prevede i criteri applicabili a tutti “gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che richiedono incentivi, comunque denominati”, ad esempio conto termico e detrazioni fiscali quali Superbonus, Ecobonus e Bonus casa.
Le novità introdotte dal Decreto
Il Decreto prevede che possono essere incentivati solo impianti ed apparecchi alimentati a legna da ardere per cui vengono soddisfatti determinati requisiti sul combustibile:
- Per le caldaie a legna con potenza termica nominale inferiore ai 500 kW, la legna da ardere dovrà essere di qualità uguale o migliore rispetto a quella per cui il generatore è stato omologato. La qualità del biocombustibile dovrà essere certificata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma Iso/Iec 17065;
- Per le stufe a legna, il combustibile dovrà essere certificato da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma Iso/Iec 17065.
- Per i termocamini, la legna da ardere dovrà necessariamente essere certificata secondo la norma Uni EN Iso 17225-5, che non prescrive una specifica classe minima di qualità, né specifici obblighi di accreditamento dell’organismo di certificazione.
Gli obblighi introdotti per caldaie e stufe
Per caldaie (≤ 500 kWt) e stufe è previsto l’obbligo di indicare nella documentazione d’acquisto della legna, sia la classe di qualità sia il codice di identificazione, che deve essere rilasciato dall’organismo di certificazione accreditato al produttore, che a sua volta lo deve mettere a disposizione del distributore.
Le autodichiarazioni non saranno più sufficienti
A parte alcune lacune riscontrate nel testo normativo che saranno colmate successivamente, in linea generale non saranno più sufficienti autodichiarazioni relative alla classe di qualità della legna da ardere, né analisi di laboratorio disposte autonomamente dalle aziende di produzione e distribuzione e nemmeno quelle effettuate da laboratori non accreditati o accreditati in modo parziale rispetto alle metodologie di analisi previste dalla norma Iso 17225-5.
Dunque, in futuro sarà obbligatoria una certificazione. Infine, l’art. 6 del D.lgs. 199/2021 prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore, avvenuta il 15 dicembre 2021, il Mite provveda ad emanare i decreti per l’attuazione dei sistemi di incentivazione e dei relativi criteri direttivi.
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