A seguito della pubblicazione della Legge di Stabilità 2014 (legge n. 147 del 27/12/2013) le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica sugli immobili sono state prorogate secondo i criteri qui riportati:
Interventi su unità immobiliari:
nella misura del 65% per spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2014
nella misura del 50% per spese sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità di un condominio:
nella misura del 65% per spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2015
nella misura del 50% per spese sostenute dal 01/07/2015 al 30/06/2016
Detrazione del 65% Riguarda la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, regolarmente accatastati e con IMU (o ICI) pagata. Per riqualificazione energetica si intendono tutti quegli interventi atti a ridurre il valore di fabbisogno limite di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in apposite tabelle (rif.to decreto 26/1/2010). Esempi di interventi agevolati sono: sostituzione e/o riqualificazione di strutture opache verticali ed orizzontali (pavimenti, tetti, pareti), finestre comprensive di infissi, portoni di ingresso, impianti di climatizzazione invernale, installazione di pannelli solari.
Il tutto deve comunque rispondere a determinati parametri minimi di prestazione energetica. Possono beneficiare dell’agevolazione, non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili nei quali si effettuano i lavori e che sostengono le spese, ma anche gli inquilini o i comodatori (in accordo con i proprietari/locatari). Questa agevolazione va calcolata come 65% delle spese sostenute per migliorare e incrementare l’efficienza energetica degli edifici e consiste in una detrazione d’imposta (IRPEF o IRES) da recuperare nelle dichiarazioni dei redditi in 10 quote annuali, fino al limite dell’imposta annuale dovuta. Il limite massimo di spesa agevolabile dipende dal tipo di intervento.
Detrazione del 50% Questa agevolazione riguarda le opere di ristrutturazione. In questo ambito sono compresi tutti i lavori e le opere di straordinaria manutenzione (per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare/integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, come gli impianti fotovoltaici), di restauro e risanamento, di ristrutturazione edilizia (demolizioni e ricostruzioni dell’immobile, modifiche delle facciate, ecc.)ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi, realizzazione autorimesse, ecc. La manutenzione ordinaria non è sempre esclusa, se le opere fanno parte di un intervento più vasto, come la demolizione di tramezzature o la realizzazione di nuovi divisori, l’insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali. Questa agevolazione consiste in una detrazione IRPEF calcolata sulle spese sostenute sugli immobili abitativi. Viene recuperata nella dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali, fino al limite dell’IRPEF annuale dovuta. La misura ordinaria della detrazione è stabilita nel 36% della spesa sostenuta (iva compresa) con un limite di spesa su cui calcolare la detrazione di 48.000 Euro per ogni unità immobiliare, considerando anche le spese sostenute in anni precedenti in caso di lavori che si protraggono oltre l’anno. Dal 2012 tale detrazione è inserita senza scadenza nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (art.16-bis DPR 917/1986).
Per le spese pagate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2014 l’agevolazione è particolarmente vantaggiosa perché la detrazione è stata innalzata al 50% e il limite di spesa portato a 96.000 euro. Nel 2015 la detrazione si abbasserà al 40%, sempre su un limite di spesa di 96.000 euro, mentre dal 2016 tornerà ad essere quantificata secondo la regola a regime (36% su un limite di spesa di 48.000 euro).
Iva al 10% sugli interventi di recupero
Gli interventi di recupero edilizio sono agevolati anche attraverso la previsione dell’aliquota IVA del 10%. Se si tratta di interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, l’IVA al 10% si applica indipendentemente dal tipo di immobile (abitativo o strumentale), sia in caso di appalto sia in caso di vendita di prodotti finiti. Sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie, l’IVA agevolata al 10% si applica solo per gli appalti relativi ad immobili abitativi, con particolari limitazioni se l’appalto prevede la fornitura di determinati beni (cosiddetti beni significativi). Non si applica invece in caso di subappalto o di vendita senza posa in opera.
Bonus mobili
La legge 90/2013 ha esteso anche ai mobili e ai grandi elettrodomestici la detrazione del 50%, purché siano destinati all’immobile oggetto dei lavori interessati dalla detrazione del 50%.
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