Che il Superbonus 110% sia un elemento cardine della transizione energetica in Italia, come ricordato sui mass media anche da larga parte della politica, è una affermazione certa e indiscutibile in termini generali. Occorre però approfondire il giudizio complessivo su come la si attua e cosa comporta. Da tanti anni mi occupo di efficienza energetica e quando si è cominciato a parlare di Superbonus 110% ho intravisto alcuni potenziali rischi amministrativi e gestionali di questa nuova procedura, specie se applicata al mercato italiano e, in particolare, ai condominii.

Da subito ho ipotizzato una disposizione normativa di autocontrollo nella legge, che sarebbe sempre da prevedere in ogni legge per evitare poi modifiche, decreti attuativi etc., così da impedire – per quanto possibile – speculazioni. Ciò considerato anche il legame tra i prezzi unitari delle opere, i prezziari ufficiali e/o i limiti ministeriali al tempo elevati per la sola fornitura. Sui prezziari è da fare una piccola precisazione (riferita alo passato ma ancora valida): il riferimento al listino prezzi di Milano, il prezzo di mercato e quindi di appalto, è sempre stato inferiore di circa il 20-33%. Una differenza significativa.

Esempio dei potenziali rischi legati al Superbonus 110%

Fare un esempio concreto aiuta a comprendere quanto detto. Nel caso di un condominio composto da ville a schiera bifamiliari (16 alloggi) dopo positiva verifica di fattibilità preliminare si è passati a un progetto, direi quasi esecutivo, per coibentare parti esterne e disperdenti (interventi trainanti) a cura di un professionista specializzato che ne ha anche definito un computo metrico dettagliato. Da qui è iniziata la raccolta di offerte da General Contractor-GC. Sono state proposte alcune inaccettabili condizioni contrattuali proposte. Tra queste, la responsabilità solidale del condominio con il GC, direi condizione derivante da supertutela della banca che fornisce la cessione del credito a GC senza considerare che la legge garantisce, con assicurazione dell’asseveratore, la copertura in caso di anomalie. Di fatto, il condominio è esposto anche a eventuali fallimenti del GC, spesso società nata ad hoc per Superbonus 110%, a seguito di altri appalti.

Oltre ciò, se ci limitiamo al contesto spesa da cui emergono alcuni punti chiave:

  • GC vuole un 20-25% per attività gestione pratiche amministrative e suo utile;
  • le imprese appaltatrici, subappaltori del GC, perseguono un 15-20 % almeno di loro utile.

Per cui un’opera che sul mercato tradizionale, realizzata da impresa edile o impiantistica, vale 100 con il Superbonus 110% viene appaltata a 140-150.

I prezziari non limitano questa azione? Palesemente no perché, come detto, i prezzi sono sempre stati superiori ai prezzi di mercato. Inoltre, i medesimi si aggiornano con il mercato, per cui se le materie prime, le opere, etc. crescono di prezzo, anche per effetto dello stesso Superbonus 110%, i prezziari lentamente si adeguano e si innesca un ciclo di crescita progressiva.

Prevale la transizione energetica o la transizione all’utile massimo? A guardare le percentuali in gioco sembra che quelle degli utili superino di gran lunga quelle di saving energetico. Lo Stato (cioè noi) attraverso la cessione del credito paga opere sopravvalutate largamente.

Al riguardo è recente il decreto Antifrode (DL157/21) che impone l’obbligo del visto di conformità per tutti i bonus edilizi, a conferma indiretta anche di operazioni fraudolente oltre i limiti consentiti di cui sopra.

Dunque, si sbaglia chi supponeva un tetto di spesa complessivo unitario – es €/mq di superficie dell’abitazione per quella che è una ristrutturazione per vetustà – anche per limitare preventivamente eccessi e indirettamente “l’ingordigia” di taluni operatori? Non era meglio prevenire con tale limite piuttosto che ricorrere a ulteriori decreti?

Al lettore la risposta. Di certo, stiamo assistendo al trasformarsi di un’iniziativa energeticamente lodevole in un mare in burrasca.


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Energy manager, Ege ed ex Dirigente presso Intesa Sanpaolo