L’ambito delle attività professionali non regolamentate negli ultimi decenni è in evoluzione: i progressi tecnologici e globalizzati richiedono nuove professionalità.
Il legislatore, riconoscendo l’importanza dell’azione normativa, con la legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” applica il principio di sinergia tra legislazione e normazione tecnica e, all’art. 6, rimanda alle “normativa tecnica UNI” il riferimento di conformità per la qualificazione professionale.
Mentre alcune attività ancora non hanno una chiara riconoscibilità ed oggettiva regolamentazione, quelle dell’Esperto in Gestione dell’Energia sono inquadrate già dal 2009 dalla Norma UNI CEI 11339 “Gestione dell’energia – Esperti in gestione dell’energia – Requisiti generali per la qualificazione” che ne traccia compiti e competenze oltreché le modalità di valutazione.
La fase di inchiesta pubblica
Il nuovo Progetto di Norma, che disciplina i requisiti degli Esperti in Gestione dell’Energia, è in fase di inchiesta pubblica da novembre.
La consultazione permarrà fino al 16 gennaio 2023, data entro la quale è possibile proporre commenti di natura generale piuttosto che editoriale e tecnico.
I contenuti del progetto di Norma
Prende il nome di “Attività professionali non regolamentate – Esperti in gestione dell’energia. Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità”.
In sintesi il progetto:
– fornisce le linee guida sui principi delle attività di gestione razionale ed efficiente dell’energia in termini di conoscenze e competenze degli EGE,
– consente agli aspiranti EGE di comprovare e mettere in evidenza il proprio livello di competenza ed esperienza attraverso un processo di qualificazione chiaramente definito,
– definisce le modalità per il riconoscimento/mantenimento del livello di qualificazione
Una novità riguarda il possesso in capo all’EGE di conoscenze, abilità, competenze sia per promuovere e gestire l’uso razionale e sostenibile dell’energia con l’obiettivo di migliorare conseguentemente il livello di prestazione energetica, sia dei requisiti previsti dalla UNI CEI 16247-5 “Competenze dell’auditor energetico”; pertanto, egli deve essere capace di eseguire diagnosi energetiche conformi alle UNI CEI EN 16247 parti 1-4.
Questo rilevante aspetto era già contemplato nel D.Lgs. 102/2014 (come modificato dal D.Lgs. 70/2020) che definisce l’EGE quale persona fisica certificata che, tra le altre cose, esegue diagnosi energetiche in conformità alle UNI CEI EN 16247.
Diversamente dalla Norma vigente nella quale i Compiti dell’EGE sono individuati da 17 punti cardine, qui sono articolati in 8 settori, che si intrecciano con gli ambiti di Conoscenza e Abilità in numero di 16 ciascuno.
L’insieme di competenza, abilità e competenze genera matrici di correlazione utili ai fini della valutazione di conformità a cui è dedicata una intera Appendice.
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