Enea ha lanciato il nuovo Il nuovo portale Siape per la raccolta degli Attestati di prestazione energetica (Ape). All’interno si trovano 1,7 milioni di Ape emessi tra la fine del 2015 e il 2020, relativi a edifici e unità immobiliari afferenti per l’85% al settore residenziale e per il 15% a quello non residenziale.
Nuovo portale Siape, “un contributo di grande rilievo” gli interventi di efficienza energetica
“Il nuovo portale Siape per la raccolta degli Attestati di prestazione energetica (Ape), realizzato e gestito da Enea può dare un contributo di grande rilievo sul fronte degli interventi di efficienza energetica nel nostro Paese”, sottolinea in una nota il presidente di Enea, Federico Testa.
Avviare una pianificazione strategica a livello territoriale
“Si tratta infatti di uno strumento che consente di impostare e avviare una pianificazione strategica a livello territoriale, per individuare – aggiunge Testa – le aree che più necessitano di interventi di riqualificazione energetica. I benefici attesi in termini di progettazione e pianificazione degli interventi riguardano un’ampia platea di soggetti, dal settore edile, alla pubblica amministrazione, ai singoli cittadini”.
Portale Siape, strumento a servizio della decarbonizzazione
“Con il varo del Siape – sottolinea in una nota Mauro Mallone, direttore della divisione Efficienza energetica del ministero dello Sviluppo economico – si arricchisce ulteriormente la strumentazione a nostra disposizione per avere un quadro sullo stato di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato e sulla sua evoluzione”. Ma anche “informazioni utili per l’attuazione e la messa a punto di politiche sempre più efficaci per traguardare lo sfidante obiettivo di decarbonizzazione degli edifici al 2050”.
Gli obiettivi del portale
Al Siape, che ha l’obiettivo di gestire tutte le informazioni contenute negli Ape e tracciare un quadro dettagliato dello stato dell’arte della riqualificazione energetica del parco edilizio nazionale, sono attualmente collegate 9 regioni e 2 province Autonome. Altre 3 regioni si sono connesse recentemente al sistema e ulteriori 4 hanno richiesto le credenziali di accesso.
Valutare l’efficacia degli incentivi
“Una volta ultimata la connessione diretta con tutti i catasti energetici delle regioni e delle province autonome, il Siape potrà raggiungere il massimo delle sue potenzialità. consentendo anche di valutare l’efficacia a livello temporale degli incentivi messi in campo per la riqualificazione e l’efficientamento del patrimonio edilizio nazionale”, spiega la nota di Enea.
Detrazioni fiscali e prestazioni materiali isolanti
Rimanendo in tema di efficienza, Enea ha inoltre aggiornato ieri la nota di chiarimento sulla prestazione dei materiali isolanti. Il tutto in riferimento al tema delle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus, il bonus facciate (quando l’intervento è energeticamente influente) e il Superbonus 110%. Tra i tanti punti affrontati Enea spiega che sia necessario rispettare:
- i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” o regolamenti regionali;
- i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche.
Interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre
Per gli interventi che hanno la data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020 si applicano i limiti riportati nel decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010. Invece per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 si applicano i limiti riportati nell’allegato E del decreto interministeriale 6 agosto 2020. Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma Uni En Iso 6946. I valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o della resistenza termica (per componenti costituiti da kit o per sistemi con strati termicamente non omogenei) da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.
Messa in commercio prodotti da costruzione
“I prodotti da costruzione – si legge nel documento di Enea – devono essere messi in commercio nell’osservanza del regolamento (UE) N. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 e del D.Lgs 106/2017. Il regolamento 305/2011, quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, prevede la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE”.
Dichiarazione di prestazione
La dichiarazione di prestazione deve essere conforme al modello riportato nell’allegato 3 dello stesso regolamento 305 come modificato dal regolamento (UE) N. 574/2014. “Si noti che ai sensi dello stesso Regolamento, per “prodotto da costruzione” si intende un singolo prodotto oppure un “kit”. Con il termine “kit” si intende un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione”, spiega Enea.
Leggi il documento integrale sul sito di Enea
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