Il Gruppo di lavoro sulle detrazioni fiscali dell’Enea ha aggiornato sul sito dell’ente la faq 9D, relativa alla definizione di impianto termico per l’ecobonus per l’efficienza energetica. Una precisazione legata alle novità del decreto legislativo 10 giugno 2020 n.48.
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Efficienza e definizione di impianto termico
Per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, spiega l’agenzia, “ si applica la definizione di impianto termico riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020”
La definizione di impianto termico
In primo luogo, l’impianto termico è un “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.”
Cosa comprende la definizione
In secondo luogo “il sistema – si legge ancora nella definizione – comprende eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore. Nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione”.
Cosa non è compreso
La definizione di impianto termico non comprende, in conclusione, “i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
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