Edifici nuovi o ristrutturati: cosa significa rispettare la legge inerente la installazione di un minimo di FER

In attesa del recepimento della direttiva EPBD già adesso ci sono delle disposizioni che prevedono che al 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere edifici a energia quasi zero, quindi con notevole riduzione delle potenze termofrigorifere necessarie. Si tratta del Dlgs 192/05 Art. 4 bis. Mentre il DLgs199/21 Allegato III regolamenta edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (quindi in genere con rifacimento completo impianti) ai sensi del Dlgs. 28/11 e che rientrino nell’ambito di applicazione del decreto del DM 26 giugno 2015 (obbligo di APE), per i quali si procede a richiesta del titolo autorizzativo.

Tale legge prescrive che gli edifici vanno progettati e realizzati (obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze) in modo da garantire, tramite il ricorso a FER, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% (era 50% prima, e per ora PA 65%) sia dei consumi previsti per la produzione di ACS che dei consumi per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

NB Le suddette % non possono essere assolte tramite impianti da FER che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.

Gli schemi che seguono evidenziano come per gli impianti di climatizzazione non sia scontato (in particolare al NORD Italia) rispettare il suddetto dettato normativo con la sola usuale PdC (aria-acqua o aria-aria) senza utilizzo contemporaneo del FV, questo indipendentemente dalla ridotta potenza termofrigorifera necessaria.

PERIODO RISCALDAMENTO

PERIODO RISCALDAMENTO

Un esame più puntuale mensile nei mesi più freddi, in particolare al Nord Italia, peggiora ulteriormente le suddette valutazioni, causa la riduzione del COP rispetto ai valori indicati, dovuta a temperature medie stagionali più basse.

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Confronto profilo consumo PdC e produz FV Va evidenziato che per alimentare la PdC con il FV (salvo ricorso a rete e quindi peggiorando la spesa gestionale) occorre un FV di idonea potenza resa nel periodo invernale (potenza e energia resa circa 40-45 % di quella di picco estivo) e quindi con significativo surdimensionamento che in periodi non freddi genera
eccesso di produzione da immettere in rete, salvo uso per consumi elettrici civili (ma obbligatoriamente con accumuli per disallineamento profilo di produzione/profilo di consumo).

PERIODO RAFFRESCAMENTO
Anche la analisi per una PdC in uso raffrescamento su tutto il territorio nazionale conferma che non è possibile rispettare la disposizione di legge per al macchina frigorifera senza utilizzo di FV.

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Confronto profilo consumo PdC e produzione FV In questo caso si ha un buon allineamento stagionale tra profilo consumo per raffrescamento e produzione di FV

CONCLUSIONI

La installazione di FV per alimentare gli impianti di climatizzazione risulta sostanzialmente indispensabile sia per rispettare i suddetti dettati del Dlgs 192/05 in edifici ad energia quasi zero ma con possibile sovradimensionamento del FV. In ogni caso il rispetto dei livelli di copertura fissati dal DLgs199/21 vanno attentamente verificati con attenzione agli andamenti mensili.
In taluni casi per ristrutturazioni di edifici in genere e per nuovi edifici condominiali sviluppati in altezza i limiti (superfici del tetto) alla installazione di FV di idonea dimensione possono rendere più complesso, cmq con uso di accumuli (quindi con incremento spesa investimento), rispettare il dettato normativo.


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Energy manager, Ege ed ex Dirigente presso Intesa Sanpaolo