Rispetto quanto previsto nel DL Rilancio sulle detrazioni 110% per l’efficienza energetica vediamo alcune specifiche degli

  • 119 “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”
  • 121 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.

Di seguito una spiegazione puntuale e approfondimenti normativi che guarda anche ad alcune criticità da tenere presente sopratutto in fase progettuale.

DL Rilancio non solo detrazioni 110%

Le disposizioni del Decreto possono essere ricondotte a tre aree

  • Isolamento termico edifici
  • Impianti condominiali di climatizzazione e microcogenerazione
  • Impianti edifici unifamiliari di climatizzazione e microcogenerazione

La detrazione cambia sostanzialmente arrivando a una copertura del 110% e il periodo stesso passa dai 10 anni usuali, a 5 anni. Gli interventi più corposi della norma sono gli isolamenti termici per cappotti e tetti dell’edificio e la novità dei Cam (Criteri ambientali minimi) per i materiali isolanti. Nel video che segue abbiamo anche una digressione sulle caratteristiche previste per i Cam.

Il DL Rilancio prevede, solo nel caso di realizzazione di uno o più degli interventi delle tre aree sopra, la possibilità di portare le detrazioni 110% ad altre attività come ad esempio la sostituzione dei serramenti, qualora avvengano congiuntamente a uno dei tre elementi indicati prima

Serve un Ape dell’edificio. Cosa vuol dire: pro e contro

Tra i requisiti minimi oltre al quanto previsto dal Decreto legge 63/13 Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica 3-ter, si prevede per cappotto termico anche un miglioramento di 2 classi energetiche per l’Ape dell’edificio. Questa è una novità. Ad oggi l’Ape riguardava il singolo appartamento, fare un Ape per edificio è una misura che prevede un Ape a parte o meglio un calcolo “Legge 10/90”.

Sicuramente si rientra nel campo delle ristrutturazioni importanti secondo DM 26/6715. È quindi importante sapere già dalla fase progettuale se si rientra nella ristrutturazione importante di primo (quando si supera il 25% fino al 50% della superficie disperdente) o di secondo livello perché cambiano alcuni aspetti. Nel primo livello ci son valori più restrittivi rispetto alla semplice riqualificazione energetica.

Altro aspetto importante il come si definisce lo spessore necessario di isolamento. Non c’è un limite dì spesa unitario previsto dal Decreto. Per questo è importante fare attenzione alle condizioni e alle tutele da mettere in fase contrattuale, per evitare spese “gonfiate” che poi l’Agenzia delle entrate potrebbe non accettare e richiedere rimborso detrazioni. In tale contesto l’attribuzione a tecnico asseveratore anche della congruità della spesa potrebbe non bastare

Art. 119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

La seconda macroarea di intervento del decreto riguarda interventi antisismici –  anche collegati anche a quelli precedenti sull’efficienza energetica – impianti fotovoltaici, ricarica di veicoli elettrici. Questa parte del decreto precisa poi gli edifici ammessi agli incentivi e tutta un’altra serie di adempimenti, asseverazioni e sanzioni.

Una parte del decreto ammette anche l’accoppiata con gli interventi antisismici. Sostanzialmente sarà possibile usufruire della stessa detrazione del 110%, qualora si facciano congiuntamente interventi di tipo antisismico.

Vi è inoltre una specifica forma di incentivazione, sempre del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici collegati anche a quelli precedenti sull’efficienza energetica/antisismici. La detrazione è per un valore significativamente alto di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale installata fino a un massimo di 48.000 euro. Quindi se ne deduce che il limite massimo sarà 20 kW. Invece in caso di interventi relativi, ad esempio, a ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica – come previsto dal DPR 380/01 art.3, è prevista la possibilità di inserire anche qui la detrazione 110% per impianto fotovoltaico, ma il limite di spesa ammesso scende a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.

In ogni caso sempre con determinate specifiche di carattere amministrativo relative alla cessione al Gse dell’energia non auto consumata.

Rispetto la ricarica dei veicoli elettrici all’interno di edifici – si dice che vengono anche questi incentivati solo se collegati anche a quelli precedenti sull’efficienza energetica/antisismici.

Viene precisato nell’art 119 quali sono gli edifici ammessi agli incentivi. Viene precisato che sono i condomìni e gli edifici dove ci sono le persone fisiche – al di fuori della loro attività di lavoro- e poi altri enti come istituti autonomi, case popolari e cooperative. E’ importante che al comma 10 si ribadisce che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, né agli edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione. Sostanzialmente quindi le villette che non sono prima casa, ma seconda casa, sono escluse. Escluse anche tutte le società, ecc.

Rispetto a tutte le disposizioni sopra sono richiesti una serie di vincoli da superare, ad esempio il visto di conformità relativo alla documentazione che attesta di avere i criteri per poter usufruire delle detrazioni.

I tecnici abilitati sono incaricati di asseverare le caratteristiche degli interventi previsti. Analoga disposizione è prevista per gli interventi antisismici eventuali. Molto importante la precisazione riguardante il compito del tecnico asseveratore che interviene anche sulla congruità delle spese sostenute e quindi diventa un elemento essenziale, anche al fine della certificazione corretta della possibilità di detrazione.

Art. 121 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

La nuova parte dedicata alla trasformazione delle detrazioni in sconto sul lavoro della ditta fino all’importo massimo speso è forse la più innovativa. In pratica si può subappaltare a terzi senza alcuno esborso da parte del committente. Azione che si può estendere ad altre aree di intervento come espresso nel precedente Decreto legge 63/13 Art. 14.

Estratto DL 63/13 art 14: interventi …..finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione … interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione … o con impianti dotati di apparecchi ibridi, …. 1)a) interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli art 117 e 1117-bis CC b) ….schermature solari ….. b-bis) … micro-cogeneratori …,  2-bis. ….impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, …..

Punti critici: Di fatto, in caso di possibile non totale efficacia assicurazione a cura Asseveratore (caso possibile), in caso di anomalie, tutta l’agevolazione ottenuta. Un punto critico perché in caso ci siano problemi con la ditta, e non ci si sia adeguatamente tutelati sotto il profilo contrattuale, si rischia di dover pagare tutto quanto si pensava andasse scontato nella imposta ceduta a terzi.


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Energy manager, Ege ed ex Dirigente presso Intesa Sanpaolo