Da fonte di energia e benessere condiviso a opportunità mancata. Il condominio sembra lo specchio della situazione vissuta in Italia in molti settori: anche per questa realtà collettiva si potrebbe spingere sul piede dell’innovazione tecnologica e dell’aggiornamento normativo, eppure si resta indietro rispetto a Paesi che commercializzano prodotti in grado di dare risalto alla propensione del prosumer. Ricordiamo, infatti, che oggi il cittadino (informato, tendenzialmente) è interessato a produrre autonomamente energia per ottenere risparmi in bolletta. Gli incentivi, in questo caso, passano in secondo piano.
E all’utente partecipativo si prospettano diverse opzioni: dalle soluzioni più “immediate” (come l’acquisto di impianti solari termici o l’installazione delle serre bioclimatiche) a quelle più complesse (ad esempio l’acquisto collettivo di un sistema di produzione da fonti rinnovabili). In quest’ultimo caso c’è un inghippo: l’esempio nostrano di Solar Share (ne abbiamo parlato qui) ha dimostrato che 121 famiglie possono acquistare un impianto fotovoltaico purché siano dislocate sul territorio italiano e non abitino nello stesso condominio. In questo caso non potrebbero farlo. Si potrebbe parlare delle possibilità derivanti dall’accumulo, ma questa sembra una soluzione non ancora paventata all’interno dei condomini italiani.
Scartata questa seconda opzione, si torna a vagliare l’acquisto di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili, ma anche qui sorgono delle contraddizioni a livello normativo: “Con l’articolo 1122 Bis “Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili” il legislatore ha preso uno scivolone – spiega Carla Melani, Avvocato del Foro di Roma, nel corso dell’evento Efficienza Energetica e condomini istruzioni per l’uso svoltosi a Roma lo scorso 8 luglio e organizzato da Smart Energy Expo e A.IM.A. – Amministratori Immobiliari Associati, in collaborazione con EfficiencyKnow -. Questo articolo dà la possibilità al condomino di installare un impianto di produzione energetica senza bisogno del quorum deliberativo – anche occupando gli spazi condivisi – con l’unica condizione di informare l’amministrazione su quale tipologia di impianto si vuole installare”. E qui sorge la contraddizione in termini: “A questo punto il condominio può fare una controproposta: proporre un altro tipo di impianto e chiedere al conomino una fideiussione o un deposito cautelare”.
Un principio che si adatta a quegli impianti che consentono di incrementare l’efficienza energetica: tra questi le serre bioclimatiche che favoriscono i “risparmi in bolletta” e hanno il vantaggio di “non aumentare i millesimi dell’edificio” ma devono “rispettare il decoro architettonico”, come sottolineato dall’Ing. Francesco Papa, A.IM.A.
E che comprende le tecnologie adoperate per produrre energia termica da fonti rinnovabili e finanziate dal conto termico. Strumento che risulta efficace per il privato: come spiegato dall’Ing. Emanuela Peruzzi, GSE, rispetto alla detrazione del 55% e del 65% “non è correlato alla capienza fiscale del contribuente e viene erogato in due o massimo cinque rate annuali” e in confronto allo strumento dei certificati bianchi (cui ha fatto ricorso soprattutto il comparto industriale) “prevede l’accesso diretto da parte dei soggetti che affrontano la spesa”. Registrando ancora un timido accesso allo strumento nonostante le sue potenzialità, il Ministero dello Sviluppo Economico ha deciso di avviare, a febbraio 2015, una consultazione con gli operatori e gli stakeholder del settore per “eliminare l’iscrizione ai registri e innalzare la soglia di accesso fino a 2MW o 2500 mq per i collettori solari”. Per cercare di rendere più appetibile lo strumento “è stato proposto di erogare in un’unica rata l’incentivo fino ad un importo di 100 mila euro e in ogni caso di ridurre a 90 giorni il pagamento per la sottoscrizione del contratto”. La consultazione ormai è stata chiusa, il decreto c’è ma è in concertazione e non resta che aspettare il rilascio, ancora incerto.
Tra condomini e stakeholder non dimentichiamo, però, l’amministratore che, pur rischiando di essere poco qualificato (si pensi a chi lavora da prima delle legge 220 e ha solo l’obbligo di aggiornamento), deve “cercare di mettere insieme più maestranze”, come sottolineato da Laura Melani, Presidente A.IM.A.. Del resto è lui il portavoce e il portatore della cultura dell’efficienza: “Chi meglio dell’amministratore conosce il condominio e in condomini. La forza della nostra associazione è sempre stata quella della formazione: se l’assemblea opera una scelta sbagliata la responsabilità è dell’amministratore, in eligendo e in vigilando”.
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