Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della regione Emilia Romagna, sul conferimento della frazione organica. DI fatto ha così confermato la scelta del TAR a gennaio con la sentenza n. 0638/2023. Oggetto della questione la illegittimità della delibera con la quale “l’Emilia Romagna stabiliva che i rifiuti organici prodotti nel territorio regionale fossero destinati ad operazioni di recupero esclusivamente presso impianti cosiddetti “minimi” (ovvero impianti indispensabili alla chiusura del ciclo) specificamente individuati a livello regionale”.
Di fatto la sentenza ribadisce come “Il principio di “prossimità agli impianti di recupero”, non limita in maniera assoluta la concorrenza, pertanto è necessario anche in questo caso affidare il servizio mediante gara.
“La decisione del Consiglio di Stato”, ha evidenziato Chicco Testa presidente ASSOAMBIENTE, l’Associazione che rappresenta le imprese dei servizi ambientali raccolta, riciclo, recupero, smaltimento dei rifiuti e bonifiche, “si inserisce in un più ampio quadro di incertezza sull’assetto del mercato per la gestione dei rifiuti organici, per i quali l’obiettivo principale normativo e regolatorio dovrebbe essere di non limitare indebitamente il principio di concorrenza nel rispetto dell’ambiente. Ci aspettiamo nel prossimo futuro un aggiornamento del PNGR (Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti) che possa fare chiarezza sull’applicazione dell’istituto degli “impianti minimi” introdotto dalla regolazione ARERA, in quanto ad oggi il PNGR disincentivando la gestione dei rifiuti su macroaree inter-regionali, pone impropriamente le basi per una lettura restrittiva del principio di libera circolazione dei rifiuti destinati al recupero/riciclo e rischia di orientare in modo improprio le scelte di alcune regioni nel quadro regolatorio definito da ARERA”.
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