I criteri ambientali minimi, inseriti nei processi di acquisto verdi della pubblica amministrazione, specificano dei requisiti che l’opera dovrà avere e si vanno ad aggiungere alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma per l’opera in oggetto presenti nei capitolati tecnici. Per definire le scelte progettuali il progetto dovrà comprendere la redazione di un capitolato speciale d’appalto per la realizzazione dell’opera e una esaustiva relazione metodologica.
Tra i Cam appaiono alcune indicazioni di carattere generale che non rappresentano necessariamente un obbligo per la stazione appaltante, ma costituiscono un’utile indicazione per gli appalti sia di nuova costruzione che di ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione energetica e, in genere, per la gestione dei cantieri. La stazione appaltante è così chiamata a eseguire un’analisi propedeutica delle esigenze verificando la coerenza tra pianificazione territoriale e criteri ambientali.
Monitoraggio e verifica
Da un punto di vista operativo, per la stazione appaltante, la presenza di requisiti ambientali deve essere segnalata fin dalla descrizione dell’oggetto dell’appalto: ciò facilita le attività di monitoraggio e agevola le imprese offerenti perché rende immediatamente evidenti le caratteristiche ambientali richieste.
Inoltre nei Cam è presente una sezione di verifica che indica le informazioni e la documentazione da allegare in sede di partecipazione alla gara, i mezzi di prova richiesti e le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale, il cui controllo spetta all’amministrazione alla quale è consigliato di sanzionare l’eventuale inadempimento, finanche prevedendo la risoluzione del contratto.
Competenze dei professionisti
Tra le indicazioni rilevanti ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali, si sottolinea che la normativa sui Cam richiama in modo chiaro i livelli di competenza dei professionisti e degli operatori economici partecipanti alle procedure di selezione per servizi e beni, definendo in modo inequivocabile quali requisiti debbano essere richiesti dalla stazione appaltante ai professionisti:
- per la progettazione: abilitazione, iscrizione all’albo;
- per l’elaborazione della diagnosi energetica: certificazione (da parte terza) delle competenze ai sensi delle norme UNI 11339 (E.G.E.), UNI 11352 (E.S.Co.), UNI EN 16247-5 (E.A.) in possesso di comprovata esperienza, da valutare sulla base dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa all’altezza della prestazione richiesta.
Le certificazioni
Tutte le volte che viene richiamata una certificazione ci si deve riferire esclusivamente a oganismi di valutazione della conformità accreditati a norma del Regolamento CE del Parlamento e del Consiglio n. 765/2008 e secondo gli Accordi del mutuo riconoscimento (Mla) e l’European co-operation for Accreditation (l’associazione europea degli enti di accreditamento degli organismi di certificazione, ispezione e verifica e dei laboratori di prova e taratura ndr), a fronte delle norme ISO IEC 170xx.
La “controparte”
Ulteriore richiamo, nelle specifiche di gestione degli appalti, è fatto alla necessità che sia nominata una figura professionale di controparte nei confronti dell’appaltatore, competente, esperto e capace di monitorare lo stato dei lavori e la loro corretta esecuzione. Tale esigenza è già da tempo sancita dal D.Lgs. 115/08 – che individua come Tecnico di controparte il Responsabile ai sensi della L.10/91– ma i Cam estendono tale opportunità, oltre ai contratti servizio energia anche ai servizi di illuminazione e forza motrice, imponendo che tale Soggetto non abbia alcun tipo di conflitto di interessi.
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