L’Autorità per l’Energia approva la bozza di disegno del Mise. Gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni gioveranno di una procedura semplificata
Gli impianti fotovoltaici con una potenza nominale inferiore ai 20kW potranno presto giovare di una procedura semplificata. L’Autorità per l’Energia ha approvato, con alcuni suggerimenti di modifica, lo schema di disegno redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico. L’Italia intensifica dunque gli sforzi sulle politiche orientate a dare impulso alle energie rinnovabili come opportunità di crescità economica e volano di carattere planetario.
Impianti fotovoltaici: cosa cambia
Lo schema di decreto Mise propone l’applicazione di un modello unico per ciò che concerne realizzazione, concessione ed esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sul tetto degli edifici, in attuazione al Decreto Legislativo n.28 del 3 marzo 2011.
D’ora in poi, i produttori di energia avranno la possibilità di interfacciarsi con un unico ente, ovvero il gestore di rete, a condizione che vengano rispettati i seguenti parametri:
– Il cliente finale deve già disporre di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
– la potenza installata non deve essere superiore a quella già disponibile in prelievo;
– la potenza nominale dell’impianto non deve eccedere i 20kW;
– contestualmente, deve essere presentata richiesta di accesso al regime di scambio sul posto;
– le modalità di realizzazione sui tetti devono essere conformi a quanto prescritto dall’articolo 7-bis, comma 5 del D. Lgs 28/11 (di cui sopra);
– assenza di altri impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.
Il modello unico
Secondo quanto previsto dal Mise, il nuovo modello unico che disciplinerà l’installazione dei piccoli impianti fotovoltaici sarà diviso in due parti.
La prima sezione sarà finalizzata a presentare la comunicazione preliminare per la realizzazione dell’impianto FV, la richiesta di connessione, la comunicazione del codice IBAN per l’addebito dei diversi oneri e benefit previsti (costi di connessione, accredito dei proventi maturati dallo scambio sul posto), la dichiarazione che certifica il reale possesso di tutte le caratteristiche necessarie per l’accesso alla procedura semplificata di cui sopra. Tale sezione, inoltre, è necessaria per l’ottenimento del mandato con rappresentanza per il caricamento dei dati relativi alla produzione generata all’interno del sistema GAUDÌ.
La seconda sezione è riservata alla comunicazione di fine lavori della realizzazione dell’impianto, comprensiva di dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori e di dichiarazione di avvenuta presa visione del format di regolamento che disciplina l’esercizio dell’impianto e lo scambio sul posto.
Le richieste dell’Autorità
L’Aeegsi ha presentato tre suggerimenti da integrare al modello. In particolare, l’Autorità chiede che il vademecum informativo venga redatto da tutti i gestori di rete, in conformità con i principi dichiarati dall’autorità; consiglia di spostare l’autorizzazione all’utilizzo dell’IBAN nella fase successiva del modulo (e non nella prima come nella versione del modello presentata dal Mise). Infine viene consigliato di richiedere al produttore la marca e il modello dell’inverter, dei sistemi di protezione e dei sistemi di accumulo ove presenti.
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