Sicuramente vi sarete chiesti cosa succede se non si paga la bolletta della luce o se la si paga in ritardo. In questo articolo potrete approfondire tutti i dettagli, dal superamento dei termini di scadenza, alla sospensione dell’utenza per morosità e i passi da seguire per ripristinare il servizio.
Cosa succede se non si paga una bolletta entro i termini di scadenza?
In base a quanto riportato nell’Atlante del consumatore di Arera, se il cliente non paga la bolletta entro il termine di scadenza, indicato sulla bolletta stessa, “il venditore ha diritto di recuperare il proprio credito”. Per farlo, il venditore deve costituire in mora il cliente, inviandogli una raccomandata con avviso di ricevimento o una Pec (posta elettronica certificata), in cui devono essere indicati almeno:
- il termine ultimo per il pagamento e la data presa a riferimento per calcolare questo termine;
- l’ulteriore termine decorso il quale, se il debito non risulta pagato, il venditore chiederà all’impresa distributrice di sospendere la fornitura;
- le modalità con cui il cliente deve comunicare al venditore l’avvenuto pagamento;
- l’eventualità che, se le condizioni tecniche del contatore lo consentono, prima della sospensione della fornitura la potenza verrà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile;
- i casi in cui il cliente ha diritto a un indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati;
- se la costituzione in mora riguarda importi non pagati per consumi che risalgono a più di due anni, l’invito ad eccepire la prescrizione per questi importi e le modalità per farlo.
Quanto costa pagare in ritardo la bolletta?
- Se un cliente con contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela), paga la bolletta dopo la scadenza indicata, il venditore può chiedergli gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (Bce) aumentato del 3,5%. Se, per esempio, il tasso di riferimento è al 2%, il tasso di mora che può essere applicato ai clienti morosi sarà del 5,5% annuo. Il venditore può richiedere anche il pagamento delle sole spese postali per l’invio del sollecito.
- Se il cliente è un buon pagatore (cioè ha pagato le bollette entro la scadenza nell’ultimo biennio), per i primi 10 giorni di ritardo deve pagare solo il tasso di interesse legale.
- Se un cliente con un contratto nel mercato libero paga dopo la scadenza indicata sulla bolletta stessa, il venditore può chiedere solo gli interessi di mora e le spese eventualmente previste dal contratto.
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Dalla bolletta luce non pagata alla sospensione della fornitura
Se il debito non viene pagato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora, il venditore richiederà all’impresa distributrice di sospendere la fornitura. Questa richiesta non può essere fatta prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento e 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica della costituzione in mora (raccomandata o Pec).
Se le condizioni tecniche del misuratore lo consentono, il termine di 40 giorni comprende un periodo di 15 giorni (dal 26esimo al 40esimo giorno) in cui la potenza è ridotta al 15% della potenza disponibile.
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A chi non può essere mai sospesa la fornitura?
La fornitura non può mai essere sospesa, nemmeno per morosità, ai clienti, definiti non disalimentabili (per esempio i clienti che per ragioni di sopravvivenza sono connessi a macchine salvavita) e ad altri clienti per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall’impresa distributrice, non è stata prevista da parte della stessa impresa la sospensione della fornitura in relazione alle funzioni di pubblica utilità svolte dai medesimi. Oltre ai clienti identificati ai sensi del piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico di cui alla Delibera CIPE n. 91 del 16 novembre 1979.
Per tutti gli altri clienti, invece, la fornitura non può essere sospesa:
- nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
- se al cliente non è stata inviata la comunicazione di costituzione in mora nei modi stabiliti dalla regolazione dell’Autorità e non siano state rispettate le tempistiche minime definite dall’Autorità (sopra indicate, ndr);
- se il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato al venditore, nelle modalità che quest’ultimo ha appositamente indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- se il venditore non ha provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto presentato dal cliente, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall’impresa distributrice o relativo alla fatturazione di importi anomali. Il venditore quindi, prima di procedere alla richiesta di sospensione della fornitura, dovrà obbligatoriamente rispondere in maniera motivata a queste particolari tipologie di reclami. Tale divieto non opera se l’importo anomalo è inferiore o uguale a 50 Euro o il reclamo è stato inviato dal cliente, oltre i dieci giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo;
- se l’importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all’ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione (se, per esempio, il cliente è in mora perché non ha pagato una bolletta di 100 euro, la fornitura non può essergli sospesa se il deposito cauzionale è superiore a 100 euro;
- nel caso di clienti connessi in bassa tensione, se la morosità riguarda pagamenti non espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita.
In ultimo, se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela), la fornitura non può essere sospesa se:
- il mancato pagamento riguarda servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica.
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Come e in quanto tempo si può ottenere la riattivazione della fornitura sospesa per morosità?
Per riattivare una fornitura sospesa per morosità, occorre inviare al venditore la richiesta insieme con la documentazione dell’avvenuto pagamento, nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora. Il venditore che riceve l’attestazione di pagamento del cliente deve immediatamente inviare al distributore (tramite fax o e-mail) la richiesta di riattivazione della fornitura. Se il venditore riceve dal cliente la documentazione dell’avvenuto pagamento dopo le ore 18:00 di un giorno feriale, l’invio al distributore può avvenire il giorno successivo.
Il distributore, quindi, deve procedere a riattivare la fornitura entro un giorno feriale (tutti i giorni tranne i festivi) dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore (un giorno lavorativo se il contatore è telegestito). Se invece della disattivazione è stata effettuata una riduzione della potenza disponibile inferiore al 15%, la riattivazione deve avvenire entro un giorno lavorativo. Se per responsabilità del distributore la fornitura viene riattivata oltre il tempo previsto, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 35 euro per riattivazioni eseguite entro il doppio del tempo previsto, di 70 euro entro il triplo del tempo previsto e di 105 euro se viene superato il triplo del tempo previsto.
* Aggiornato al 17 gennaio 2025
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*aggiornato al 17 gennaio 2025
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