Vediamo con il contributo dell’avv. Germana Cassar Partner DLA Piper, quali sono le principali novità normative in materia di sistemi di distribuzione chiusi (RIU) e sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC). L’Avvocato affronterà nello specifico i vantaggi economici consistenti nel riconoscimento di agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica auto consumata specificando Delibere e ruolo del GSE. Si soffermerà poi sull’individuazione delle configurazioni ammesse ai benefici tariffari; individuerà i benefici tariffari e indicherà infine una breve casistica. Continua da:”AUTOCONSUMO: AGEVOLAZIONI ED EFFICIENZA. LA PAROLA AL LEGALE“, “
I BENEFICI TARIFFARI
Il conseguimento della qualifica SEU/SEESEU (A-B-C) comporta condizioni tariffarie agevolate sull’energia elettrica autoconsumata (ovvero prodotta e consumata all’interno del Sistema), a seconda della categoria di Sistema riconosciuto, cumulabili con quelle derivanti dal meccanismo di ritiro amministrato dell’energia elettrica (Ritiro Dedicato) e dello Scambio sul Posto e con i meccanismi di incentivazione dell’energia elettrica e dell’efficienza energetica (laddove riconosciuti ai sensi del decreti ministeriali di settore).
Tali agevolazioni per i sistemi elettrici SEU e SEESEU e RIU sono stati regolamentati dall’art. 24 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116.
Tale previsione prevede che:
“1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.”
Per le RIU e i SEU, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete.
I SEU, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, sono soggetti ai corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete.
Resta tuttavia possibile l’aggiornamento della quota del 5% da parte del Ministro dello sviluppo economico il quale con decreto potrà prevedere:
a) il primo aggiornamento entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti con cadenza biennale a decorrere dal primo;
b) l’applicazione delle nuove quote agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1º gennaio dell’anno successivo al 30 agosto 2014;
c) un incremento delle nuove quote ogni volta di non oltre i 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.
A tal fine, l’Autorità ha stabilito le modalità di misurazione dell’energia consumata e non prelevata dalla rete.
I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell’energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all’energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto.
I benefici tariffari sopra indicati trovano quindi applicazione alla sola energia consumata e non prelevata dalla rete pubblica.
TIPOLOGIE DI SISTEMI | ONERI GENERALI DI SISTEMA | CORRISPETTIVO TRASMISSIONE | CORRISPETTIVO DISTRIBUZIONE | CORRISPETTIVO DISPACCIAMENTO |
SSP-A (RIN. <20 KW |
Parte fissa + variabile solo per energia prelevata da rete pubblica |
Parte variabile solo per energia prelevata da rete pubblica | Parte fissa + variabile solo per energia prelevata da rete pubblica | Parte variabile solo per energia prelevata da rete pubblica |
SEU, SSP-B, SEESEU-A, SEESEU-B
SEESEU-D |
5% della parte variabile delle componenti tariffarie A e MCT solo per energia consumata e non prelevata da rete pubblica | Parte variabile solo per energia prelevata da rete pubblica | Parte fissa + variabile solo per energia prelevata da rete pubblica | Parte variabile solo per energia prelevata da rete pubblica |
SEESEU-C
(fino al 31.12.2015) |
5% della parte variabile delle componenti tariffarie A e MCT solo per energia consumata e non prelevata da rete pubblica | Parte variabile solo per energia prelevata da rete pubblica | Parte fissa + variabile solo per energia prelevata da rete pubblica | Parte variabile solo per energia prelevata da rete pubblica |
ASAP
ASE |
Parte fissa + variabile solo per energia consumata dalla rete pubblica | Parte variabile solo per energia prelevata da rete pubblica | Parte fissa + variabile solo per energia prelevata da rete pubblica | Parte variabile solo per energia prelevata da rete pubblica |
A decorrere dal 1 gennaio 2016, fino a nuovo provvedimento dell’Autorità, si applicano i valori e i parametri già fissati con la deliberazione 675/2014/R/eel, come successivamente modificati dalla deliberazione 302/2015/R/com.
A decorrere dal 1 gennaio 2016 e sempre fino a nuovo provvedimento dell’Autorità, l’Autorità applicherà:
- la maggiorazione dell’aliquota, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, afferente la componente tariffaria A3, calcolata secondo la formula di cui al comma 4.1 della deliberazione 609/2014/R/eel a tutti i SEU e SEESEU in media tensione, senza più distinzioni nel caso di SEU e SEESEU nella titolarità di soggetti inclusi nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- la Cassa per i servizi energetici e ambientali riscuote l’ammontare derivante dall’applicazione nella misura del 5% dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sull’energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete per tutti i punti di prelievo in alta e altissima tensione inclusi in SEU e SEESEU, secondo le modalità previste dalla medesima Cassa, senza più distinzioni nel caso di SEU e SEESEU nella titolarità di soggetti inclusi nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cfr articolo 6 della deliberazione 609/2014/R/eel).
Recentemente, con Deliberazione 29 dicembre 2016 n. 814/2016/R/COM, l’Autorità ha aggiornato, dal 1 gennaio 2017, le componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas.
LA CASISTICA
In strutture complesse come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, poli fieristici, ortomercati, condomini, occorre adeguare la configurazione impiantistica in modo che vi sia un unico cliente finale (ad esempio: il singolo condòmino o l’utenza dei servizi) e un unico produttore. Inoltre, l’area su cui sorge la configurazione deve essere unica, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi. Tale area, deve essere di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale intestatario dell’unità di consumo facente parte del SEU/SEESEU-B e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione. Il collegamento privato deve essere ad uso esclusivo dei due soggetti costituenti il SEU/SEESEU-B. Qualora infatti vi fossero ulteriori unità di consumo o di produzione connesse per il tramite del predetto collegamento privato, fatti salvi i casi in cui esse siano utenze della rete pubblica, ci si troverebbe nella casistica di una rete privata e non di un SSPC.
La contrattualistica dovrà disciplinare la compravendita di energia generata dall’unità di produzione e consegnata all’unità di consumo, al netto dell’energia prelevata dalla rete pubblica.
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