Vediamo con il contributo dell’avv. Germana Cassar Partner DLA Piper, quali sono le principali novità normative in materia di sistemi di distribuzione chiusi (RIU) e sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC). L’Avvocato affronterà nello specifico i vantaggi economici consistenti nel riconoscimento di agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica auto consumata specificando Delibere e ruolo del GSE. Si soffermerà poi sull’individuazione delle configurazioni ammesse ai benefici tariffari; individuerà i benefici tariffari e indicherà infine una breve casistica.
Quali vantaggi economici consistenti nel riconoscimento di agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica autoconsumata
Il nostro ordinamento giuridico incentiva l’efficienza degli usi finali di energia, stabilendo le condizioni affinché configurazioni impiantistiche realizzate da privati possano beneficiare di esenzioni dal pagamento dei corrispettivi di tariffari di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e oneri generali di sistema.
I vantaggi sono quindi di tipo economico consistenti nel riconoscimento di agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica autoconsumata (prodotta e non prelevata dalla rete pubblica), in particolare sulle parti variabili degli oneri generali di sistema nella misura del 5% (articolo 24 della legge 116/14). Queste agevolazioni cambiano leggermente a seconda della categoria del sistema riconosciuto: in alcuni casi, per i sistemi che pagano anche la componente MTC sull’energia autoconsumata, le agevolazioni sono minori (i SEESEU C, vedi tabelle in basso, ndr). Gli impianti a rinnovabili in scambio sul posto sono comunque esonerati in toto dal pagamento di oneri sull’energia autoconsumata.
I sistemi impiantistici cui trovano applicazione tali agevolazioni sono quelli che, salvo particolari eccezioni e sempre che ricorrano determinate condizioni, prevedono una o più unità di produzione collegate direttamente alle utenze di consumo interessate da un rete elettrica o connessione privata.
E’ possibile che i sistemi così concepiti abbiano almeno un punto di connessione con la rete elettrica pubblica. Tale connessione assicura che, in caso di avarie o manutenzioni delle unità di generazione che alimentano la rete privata, o comunque in caso di deficit nella produzione, gli utenti di consumo possano continuare ad avere l’energia elettrica necessaria a soddisfare i propri fabbisogni.
La disciplina è di derivazione comunitaria, avendo l’Italia dato attuazione alle Direttive 2006/32/CE sull’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. In particolare, tali direttive sono state attuate con l’emanazione dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 e da ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che hanno via via ampliato le condizioni per le configurazioni impiantistiche soggette alle esenzioni dai corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché dai corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui agli articoli 24 e 25-bis della legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, (introduzione dell’applicazione del 5% della parte variabile delle componenti A e della componente MCT all’energia elettrica consumata e non prelevata). In tale contesto un ruolo centrale di regolamentazione è stato attribuito all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la quale ha avuto il compito di regolare, in ossequio al summenzionato quadro legislativo, due aspetti tra loro strettamente connessi:
– da un lato, i criteri per l’individuazione dei sistemi elettrici privati, anche allora esistenti, in un contesto in cui le attività di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica sono assegnate sulla base di una concessione;
– dall’altro lato, le modalità di allocazione degli oneri generali di sistema, in un contesto in cui non solo l’entità degli stessi è continuamente crescente, ma che vede anche, in conseguenza dello sviluppo di iniziative private, un progressivo disallineamento tra l’energia elettrica prelevata da rete pubblica e l’energia elettrica consumata.
In particolare, l’allocazione degli oneri generali di sistema diviene tanto più complessa considerato che deve tenere conto degli obiettivi di politica energetica e dell’esigenza di non alterare ingiustificatamente la competizione sia tra impianti/tecnologie di generazione sia tra consumatori industriali operanti con diversi assetti produttivi.
A tal fine, l’Autorità ha suddiviso l’insieme dei sistemi elettrici generalmente intesi (sistemi caratterizzati dalla presenza di almeno uno o più impianti di produzione e/o uno o più impianti di consumo connessi tra loro tramite linee elettriche) in due sottoinsiemi:
a) i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, cioè sistemi elettrici semplici in cui il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico e
b) le Reti Elettriche, cioè sistemi elettrici complessi in cui, invece, il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione;
Per effetto di tale distinzione, sono state emanate due discipline integrate:
a) Deliberazione 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, recante la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC); e
b) Deliberazione 12 novembre 2015 n. 539/2015/R/eel recante la Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi di distribuzione chiusi (TISDC).
Il ruolo del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. riguarda la verifica della sussistenza delle condizioni impiantistiche previste dalla regolamentazione di settore, mediante il rilascio delle rispettive qualifiche e riconoscimenti. Si rinvia alla specifica regolamentazione contenuta nelle “Regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU per Sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014” e nelle “Regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU per i Sistemi entrati in esercizio successivamente al 31/12/2014”, redatte dal GSE ai sensi dell’art. 24 dell’Allegato A della Delibera 578/2013/R/eel e s.m.i..
Recentemente, con la Deliberazione 22 dicembre 2016 n. 788/2016/R/eel, l’Autorità ha completato il quadro definitorio e regolatorio in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) e Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC). In particolare, con tale Deliberazione, l’Autorità ha stabilito le procedure per regolarizzare le RIU che non rispettano le condizioni per rientrare in tale qualifica introducendo anche nuovi criteri ulteriori rispetto alla legge 99/09 (quali la presenza di un unico gruppo societario) al fine dell’inquadramento delle RIU in altre configurazioni più semplici (quali i SEU o i sistemi di autoproduzione) ovvero l’equiparazione delle RIU a un unico cliente finale, nonché le modalità di calcolo e di recupero degli importi relativi alle componenti tariffarie dei servizi di trasmissione e distribuzione e alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema non pagati dai clienti finali “nascosti” che non sono parte di SDC né direttamente connessi alla rete pubblica.
Viene dunque introdotta la nuova categoria di SEESEU, denominata SEESEU-D, al fine di includere i sistemi attualmente qualificati come RIU e caratterizzati dalla presenza di un unico produttore, sia esso un’unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario, e un unico cliente finale, sia esso un’unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario e prevedere il passaggio da RIU a SEESEU-D.
Si avverte che il presente intervento ha la finalità di fornire un quadro il più possibile chiaro e aggiornato, senza pretesa di esaustività, delle ultime novità nella materia in oggetto.
Continua a leggere: “INDIVIDUAZIONE DELLE CONFIGURAZIONI AMMESSE AI BENEFICI TARIFFARI”
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