È noto che in Italia gli immobili nuovi e soggetti a “ristrutturazione importante di primo livello” a partire dal 1° gennaio 2021 dovranno essere nZeb ovvero edifici sostenibili a fabbisogno di energia quasi zero. Il concetto è stato introdotto dalla direttiva 2010/31/EU recepita in Italia con Decreto ministeriale dello Sviluppo economico del 26/06/2015. Il senso del concetto Nearly zero energy building è la produzione/trasformazione di sistemi edificio-impianto il cui fabbisogno energetico sia ridotto e sia soddisfatto in larga parte ricorrendo alle fonti rinnovabili.
I parametri che definiscono edifici sostenibili nZeb
Soffermandosi sull’applicabilità nel territorio nazionale, è da considerare che la trasposizione di un concetto generale al caso territorialmente circoscritto rende difficile il raggiungimento dell’obiettivo comune.
La modalità con cui il Legislatore italiano definisce i limiti dell’indice di prestazione globale non consente di tracciare valori o metodologie universalmente validi. I parametri in gioco sono rilevanti e riguardano:
- la zona climatica;
- il rapporto di forma (S/V);
- i servizi energetici;
- le soluzioni impiantistiche;
- la disponibilità (sotto il profilo naturale, tecnico, autorizzativo) di fonti rinnovabili;
- la disponibilità economica e di fonti di finanziamento.
La distribuzione degli nZeb in Italia
Non vi è ancora un dato uniforme che possa essere ritenuto attendibile riguardo alla distribuzione sul territorio degli nZeb. Per quanto noto, è molto disomogenea e poco confortante da un punto di vista quantitativo. Si aggiunga che spesso i dati a consuntivo derivano da osservazioni sugli Attestati di prestazione energetica, i quali, come noto, non godono sempre di elevata attendibilità. Inoltre, i confronti sono condotti su metodologia standardizzata e non di reale uso. Per questa condizione si dovrà attendere qualche anno ancora, sì da collazionare consuntivi significativi.
Il costo dell’operazione
Il parametro principale che muove le scelte è il costo dell’operazione.
Alcuni studi rivelano che il sovracosto per il raggiungimento della qualifica nZeb sia di pochi punti percentuali; ma rispetto a cosa? Rispetto a un edificio equivalente in linea con il DM Requisiti minimi del 26/06/2015? In tal caso il ragionamento sarebbe: dare per scontato che l’edificio debba comunque raggiungere i requisiti minimi e ritenere conveniente, a questo punto, spendere un po’ di più per renderlo nZeb.
Non è, invero, una scelta semplice vista l’incidenza dei fattori in gioco.
Si consideri ad esempio un edificio con rapporto S/V importante, unifamiliare o con poche unità immobiliari o con geometria compatta. Seppur dal punto di vista prestazionale esso goda di una “compensazione”, secondo le procedure di calcolo del DM, sotto il profilo della spesa l’incidenza di superficie disperdente richiede costi vagamente proporzionali alla sua estensione, gravando sensibilmente su quelli generali.
Per guidare la scelta, che fra pochi mesi sarà un obbligo, i conti devono essere assolutamente pragmatici e considerare gli oneri aggiuntivi o maggiorati: progettuali, di gestione per gli impianti Fer e per i sistemi di controllo e monitoraggio implementati. Oltre che gli imprevisti di disponibilità finanziaria, per la quale il sovracosto può costituire un sovraindebitamento, etc.
nZeb, edifici sostenibili e grandi risparmi
Se il consuntivo nazionale rivela 1.400 edifici nZeb al 1° semestre 2018, numero al di sotto dello 0,3 per mille del patrimonio, su base regionale la buona notizia sta nel fatto che uno stato di partenza energivoro garantisce grandi risparmi.
L’attuale condizione, nella quale la presenza di nZeb è assai limitata, rivela un potenziale enorme di riduzione del fabbisogno energetico. L’obbligo va inteso non come onere, ma come occasione per produrre risparmi consistenti anche economici, confidando nella flessione del mercato in favore della diffusione.
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