Verifica periodica misuratori di gas: modificato il DM 75/2012

ContgasCon Decreto 24 marzo 2015, n. 60 è stato pubblicato il regolamento 24.03.2015 n° 60, (G.U. 14.05.2015), che all’articolo 21 modifica il DM 75/2012, relativo alla verifica periodica dei misuratori di gas e dei dispositivi di conversione di volume di gas.

L’elaborazione delle modifiche è iniziata nella seconda metà del 2013 ed è nata dall’esigenza di regolamentare la verifica periodica di strumenti di misura con nuove soluzioni tecnologiche.

Il Ministero ha attribuito alle modifiche efficacia retroattiva. Ricordiamo che il DM 75/2012 è applicabile solo agli strumenti di misura del gas marcati CE M.

Di seguito si riporta l’intero articolo di interesse per la verifica della misura del gas.

Modifiche alla periodicità dei controlli successivi per i misuratori del gas

Art. 21

Modifiche al Decreto Ministeriale 16 aprile 2012, n. 75

1. Nell’allegato I del Decreto Ministeriale 16 aprile 2012, n. 75, le parole «entro 15 anni per i contatori a pareti deformabili», sono sostituite dalle parole «entro 16 anni per i contatori a pareti deformabili» e le parole «entro 5 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle sopra indicate» sono sostituite dalle parole: «entro 8 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle sopra indicate e per i dispositivi di conversione del volume approvati assieme ai contatori, anche per le tecnologie sopra indicate».

2. Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto 16 aprile 2012, n. 75 e’ sostituito dal seguente: «1. I contatori del gas diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, e i dispositivi di conversione del volume utilizzati per una funzione di misura legale, sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicità previste all’allegato I, che decorrono dalla data dello loro messa in servizio e comunque da non oltre 2 anni dall’anno in cui sono state apposte

la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare;

successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata nell’allegato I e decorre dalla data dell’ultima verificazione».

3. Le modifiche alla periodicità di verificazione di cui al comma 1 si applicano anche ai contatori del gas e ai dispositivi di conversione del volume già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


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