Smart meter, modifiche e integrazioni per i misuratori di gas

smartmetergas1Prosegue il contributo periodico di ACISM su Canale Energia. Roberto Cattaneo dei Servizi legali di Federazione ANIMA/Confindustria espone le novità apportate dalla Delibera 631/13 del 27 dicembre 2013 in materia di misura del gas.

L’AEEG supporta con costante attenzione gli operatori del mercato del gasnel raggiungere obiettivi di efficienza della misura sempre più ambiziosi, ma vicini alle reali possibilità industriali.

Il più recente atto dell’AEEG è la deliberazione dello scorso 27 dicembre, la numero 631/2013/R/GAS.
Questa delibera si deve considerare come il nuovo riferimento normativo per quanto riguarda l’implementazione degli strumenti di misura del gas: sostituendo la disposizione 155/08, deve essere considerata complementare alle Direttive per la messa in servizio degli smart meters gas come modificate, e ripubblicate, con la stessa delibera 631/13.
Tra i provvedimenti su cui si fondano le delibere dell’Autorità sul gas, è il caso di ricordare la legge 99/2009, il primo provvedimento nazionale che ha determinato la durata quindicennale dei misuratori di gas domestici. Questa legge è tra quelle richiamate nel vistato, all’inizio della delibera 631/13; il rispetto della durata della vita utile dei misuratori di gas domestici resta, difatti, uno degli scopi che i provvedimenti dell’AEEG intendono raggiungere.
La delibera vuole aiutare gli operatori di mercato a raggiungere l’innovazione radicale della misura e della trasmissione dei dati del gas con i contatori domestici.
Per quanto riguarda i misuratori destinati ad usi industriali l’obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto, salve difficoltà che nascono per lo più da vuoti normativi non ancora colmati dal Ministero.
Più complicato si è rivelato il rinnovo del parco installato di misuratori domestici di gas, che ha comportato una complessa elaborazione normativa da parte del CIG. Le norme hanno finito il loro iter e l’ultima legge sulla interoperabilità dei misuratori di gas smart sarà pubblicata a breve. Quest’ultima norma è di importanza fondamentale perché assicura la disponibilità sul mercato di prodotti che siano fungibili.
La delibera 631/13 ricorda che il ritardo sulle istallazioni di smart meters è stato causato anche dalla necessità di avere un quadro di normazione tecnica che non esisteva. La pubblicazione delle norme non avrebbe ostacolato la predisposizione di progetti pilota su scala idonea ad una realistica sperimentazione dei nuovi strumenti, tuttavia questa possibilità non è stata implementata.
La delibera fissa nuovi obiettivi per il montaggio degli smart meters e introduce scadenze riguardo l’installazione e la messa in servizio per le più grandi imprese di distribuzione del gas. Questi provvedimenti vengono adottati con opportune modifiche apportate alle Direttive per la messa in servizio sia dei misuratori industriali che degli smart meters gas, all’articolo 10.
Per le imprese distributrici con un numero di clienti compreso tra 100 mila 200 mila è imposto il raggiungimento dei 3 punti percentuali entro il 2015; per le imprese con più di 200 mila clienti viene imposto il traguardo del 3% del parco installato entro la fine del 2014. Con “installato” si intende che il misuratore è messo sul luogo di utilizzo e collegato alla rete gas, ma non risulta ancora attiva la trasmissione dei dati di lettura dei consumi di gas.
Un’altra importante previsione è costituita dalla possibilità, fino alla fine del 2014, di installare misuratori domestici meccanici, non conformi alla delibera. Naturalmente questa disposizione deve essere letta nell’ambito degli obiettivi finali imposti dalla normativa, ovvero le percentuali di smart meters installati e messi in servizio previsti (Art. 10.1 direttive AEEG, lettera e).
Sembra piuttosto ovvio concludere che se questa disposizione fosse letta come la possibilità di installare indiscriminatamente e senza alcun limite misuratori non conformi alle direttive AEEG, svuoterebbe il piano di collegamento di smart meter di buona parte del suo significato. L’attività dell’AEEG, concernente le caratteristiche e le installazioni di nuovi misuratori, è complementare, o dovrebbe esserlo, a quella del Ministero dello Sviluppo Economico, per la competenza di quest’ultimo relativa al controllo degli strumenti durante il loro uso.
È la metrologia legale, infatti, a fissare le caratteristiche fondamentali per l’ immissione sul mercato UE degli strumenti di misura, proprietà che sono previste da una direttiva europea recepita in Italia.
Gli operatori di mercato hanno sollecitato l’attenzione del Ministero su diversi punti del provvedimento che prevede le verifiche periodiche sugli strumenti di misura del gas, il DM 75/2012, fin dalla pubblicazione di quest’ultimo.
Una delle principali questioni urgenti da risolvere, proprio in relazione al consistente piano di installazioni previste dall’AEEG, è quella della disciplina della verifica periodica di strumenti di misura con dispositivi di conversione integrati. Mentre finora la soluzione tecnologica prevedeva un misuratore di gas separato dallo strumento di correzione della misura secondo alcuni fattori, oggi esistono soluzioni tecnologiche che consentono di integrare i due strumenti in un solo apparecchio utile alla misura del gas.
Sinora è stato possibile ottenere dal Ministero una proposta di direttiva del Ministro, la quale, non potendo in alcun modo intervenire su quanto disposto dal DM 75/2012, non offre alcuna risposta sulle verifiche periodiche dei misuratori integrati.
È stata tuttavia annunciata una prossima proposta di modifica del DM che provvederà a regolare la verifica periodica, la modalità di esecuzione e le decorrenze dei misuratori integrati. Purtroppo i tempi per la produzione di questa norma sembrano indifferenti rispetto a quelli previsti dalla AEEG per le installazioni degli stessi strumenti.
La proposta di direttiva del Ministro non ha dato le risposte che il mercato attendeva, ma ha allargato il proprio campo operativo a diversi strumenti di misura, per rispondere a problemi sollevati da fabbricanti e relative associazioni.
La direttiva ha introdotto la verifica periodica anche per i contatori di acqua marcati CEE e installati dopo l’ entrata in vigore della direttiva del Ministro, equiparandoli così ai misuratori conformi alla direttiva UE sugli strumenti di misura (MID); ad entrambe si applica quindi il DM 155/2013.
Restano senza alcun controllo metrologico i misuratori d’acqua già installati e non conformi alla direttiva MID, che costituiscono una violazione della tutela per gli utilizzatori.
Probabilmente solo un ricorso alla Commissione UE potrebbe aiutare a risolvere in modo radicale il problema dell’applicazione delle norme di metrologia legale a tutti gli strumenti di misura dell’acqua utilizzati con finalità commerciali. La situazione dei misuratori di calore non è identica, ma analoga a quella dei misuratori d’acqua.


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Consulente legale con significativa esperienza maturata nel contesto di una federazione di categoria di Confindustria. Mi occupo di norme relative alla fabbricazione e commercializzazione dei manufatti industriali, di diversa fonte e a livello nazionale e UE. Lavoro a stretto contatto con le imprese