Si concludono positivamente i negoziatori tra Consiglio e Parlamento europeo rispetto le norme sulle spedizioni di rifiuti all’interno e all’esterno dell’UE. Si tratta di un accordo politico provvisorio, in quanto è deve essere approvato dai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e dalla commissione ambiente del Parlamento. Dopodiché dovrà essere adottato formalmente da entrambe le istituzioni. Previa revisione giuridico-linguistica, prima di poter essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrare in vigore.
Cosa stabilisce l’accordo sui rifiuti in UE:
In breve è stato definito come aggiornare il regolamento sulle spedizioni di rifiuti problematici verso l’esterno dell’UE. L’accordo inoltre aggiorna le procedure di spedizione in ottica di economia circolare.
Accogliere i rifiuti come una risorsa preziosa piuttosto che come qualcosa da smaltire è cruciale per il nostro passaggio a un’economia circolare” rimarca Teresa Ribera Rodríguez, terza vice-presidente spagnola del governo e ministro per la transizione ecologica e la sfida demografica: commentando l’accordo tra Consiglio e Parlamento UE. “L’accordo di oggi ci fornirà il quadro necessario per recuperare e riutilizzare meglio i rifiuti come materiale secondario. Allo stesso tempo, ci aiuterà a garantire che i rifiuti che esportiamo non siano dannosi per l’ambiente e la salute umana. L’accordo di oggi è un altro passo importante verso gli obiettivi dell’Unione europea di zero inquinamento e di neutralità climatica”.
L’accordo riguarda le spedizioni intracomunitarie di rifiuti (con o senza transito attraverso paesi terzi), i rifiuti importati ed esportati da e verso paesi terzi e le spedizioni di rifiuti in transito attraverso l’UE verso o da paesi terzi.
Stabilisce procedure e regimi di controllo per garantire che le spedizioni internazionali di rifiuti non costituiscano una minaccia per la salute umana e l’ambiente. Guarda inoltre anche a promuovere l’uso dei rifiuti come risorsa in un’economia circolare all’interno dell’UE.
Spedizioni intra-UE
- Il testo vieta la spedizione di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all’interno dell’Unione europea, tranne se consentito e autorizzato a condizioni rigorose e in casi giustificati.
- Le spedizioni intra-UE di rifiuti per operazioni di recupero saranno autorizzate secondo la procedura di notifica e consenso scritti (PIC).
- E’ presente inoltre una deroga per le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio e agli esperimenti se tali rifiuti non superano i 250 kg. In questo caso, ci si dovrà attenere ai requisiti generali in materia di informazione definiti nel regolamento.
Procedura di notifica e scadenze
Serve una notificare e ricevere conferma scritta sia per i notificanti all’interno dell’UE sia per gli esportatori verso paesi terzi. Tali comunicazioni devono essere presentati e scambiati attraverso un sistema elettronico centrale gestito dalla Commissione. Si tratta comunque di informazioni gestite tramite specifiche tempistiche sia di notifica sia per eventuali risposte e ulteriori richieste di documentazione.
Trasparenza: i colegislatori hanno previsto anche una comunicazione al pubblico per cui saranno aggiornati regolarmente i dati sulle notifiche delle spedizioni tramite il suo sito web.
Esportazione di rifiuti
Confermato il divieto per gli Stati membri di esportare rifiuti per lo smaltimento in paesi terzi e di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero in paesi non OCSE. Per le spedizioni al di fuori degli Stati membri dell’UE gli impianti dovrebbero essere controllati da organismi indipendenti verificati tramite audit.
Inoltre la Commissione deve istituire un registro con informazioni aggiornate sugli impianti sottoposti ad audit per aiutare gli esportatori di rifiuti a preparare le spedizioni.
Esportazioni di rifiuti di plastica
Norme più rigorose in materia di esportazione di rifiuti di plastica verso paesi terzi. Tra cui il divieto di esportazione di rifiuti di plastica non pericolosi (B3011) verso paesi non OCSE. Tali paesi però potranno presentare, entro cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento, una richiesta specifica alla Commissione, in cui esprimono la loro volontà di importare rifiuti di plastica dell’UE. Tale permesso sarà accordato se in ordine di verificare rigorosi standard di gestione dei rifiuti. In tal caso saranno accettai come paesi esportatori.
Procedure di verifica e attuazione sui rifiuti in UE
Gli Stati membri dovranno stabilire sanzioni efficaci, “proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti”. Queste potranno prevedere ammende e revoca o sospensione temporanea delle autorizzazioni relative alla gestione e alle spedizioni di rifiuti.
Requisiti per gli Stati membri per garantire che il regolamento sia effettivamente applicato istituendo efficaci meccanismi di cooperazione a livello nazionale e tra gli Stati membri attraverso lo scambio di informazioni e buone pratiche pertinenti.
I colegislatori hanno approvato la proposta della Commissione di istituire un gruppo di applicazione delle spedizioni di rifiuti che faciliti e migliori la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, al fine di prevenire e individuare le spedizioni illegali.
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