Repowering, un’opportunità per raggiungere i target del Pnrr

In vista degli obiettivi prefissati dal Pnrr, per effettuare la transizione energetica, diversi sono i target da raggiungere su cui si potrebbe agire da subito. Una riflessione importante riguarda le opportunità derivanti dalla realizzazione di interventi di “repowering” in cui si valorizzano gli impianti già in esercizio, le cui tecnologie sono meno performanti rispetto a quelle disponibili sul mercato.

Con repowering si intende la sostituzione dell’intera turbina eolica con una nuova e più efficiente. Azione necessaria per il repowering è lo smantellamento, parziale o totale, dell’impianto eolico esistente per realizzarne uno nuovo.

In questo articolo analizzeremo un aspetto cruciale per effettuare questa scelta cioè un’attenta verifica dei requisiti normativi e ambientali.

L’opportunità di raddoppiare la generazione di energia eolica grazie al repowering

opportunità di performance date dal repowering.
Opportunità di performance date dal repowering. Valutazione a cura di Stantec riferita ad un caso studio

Si tratta di un’opportunità tecnologica importante. In tabella sono stati riportati i dati di un caso studio da cui risulta evidente come effettuando azioni di repowering su un impianto esistente è possibile aumentare l’energia prodotta e contemporaneamente diminuire il numero di aerogeneratori installati sfruttando lo stesso spazio occupato dal campo eolico precedente.

Un‘opportunità che riguarda molti impianti presenti sul nostro territorio. Basti pensare che il maggior numero di impianti eolici in Italia è stato installato tra il 2007 ed il 2012, anni in cui la presenza di ingenti incentivi ha fortemente favorito tale sviluppo. Gli impianti eolici installati fino ai primi anni 2000 sono prevalentemente costituiti da turbine con potenze inferiori ad 1 MW (ad esempio Vestas V47 e Gamesa G52), mentre il mercato offre attualmente turbine di nuova generazione aventi potenza nominale compresa tra i 3.5 e 6 MW (ad esempio, Vestas V162 e Gamesa G170).

Inoltre, secondo i dati forniti dal GSE, la produzione derivante da impianti eolici, per una potenza complessiva di circa 7,6 GW, vedrà la scadenza dell’incentivo sostitutivo dei Certificati Verdi, tra il 2023 ed il 2028. Si tratta di circa 557 impianti che potrebbero vedere una rinnovata attività grazie ad azioni di repowering.

I vantaggi per il territorio e per il contrasto alla crisi climatica del repowering

Le azioni di repowering svolgono un ruolo centrale per la transizione energetica e la tutela dell’ambiente. Infatti, tali interventi permettono di ridurre il numero di turbine, ottenendo contemporaneamente una conseguente riduzione del cosiddetto “effetto selva” e un aumento della potenza installata. Si calcola che generalmente una turbina di nuova generazione potrebbe sostituire, a parità di potenza installata, da 3 a 7 turbine di vecchia generazione, a seconda del modello di queste ultime.

Altro aspetto rilevante è la preservazione del suolo, agendo su aree già sfruttate per questo scopo non se ne “consumano” di nuove. Si valorizzano anche le infrastrutture esistenti, come cavidotti e strade, con una riduzione dei costi capitali per l’installazione dell’impianto e degli impatti sul territorio.

L’utilizzo di tecnologie nuove permette la riduzione dei costi di manutenzione e operativi.

Infine, ma non meno importante, si favorisce l’occupazione in zone poco vocate all’agricoltura e spesso utilizzate solo per la pastorizia.

Il revamping vs il repowering

Le azioni di repowering non sono da confondere con il revamping. Questa è invece un’azione che prevede la sostituzione solo di alcuni componenti che risultano obsolescenti nell’impianto eolico per migliorare le performance di impianto, ma senza intervenire sulla configurazione dell’impianto mediante l’installazione di nuove turbine. Ad esempio si possono sostituire le pale con altre ad alta efficienza di pari dimensioni o di dimensioni maggiori (attività di reblading), si può sostituire il sistema di controllo e gestione (PLC), si possono installare anemometri in corrispondenza dello spinner. Alcune di queste azioni non richiedono l’ottenimento di nuove autorizzazioni. Per attività come il reblading, invece, è previsto l’espletamento di una procedura semplificata rispetto all’Autorizzazione Unica solamente nel caso in cui l’aumento di dimensioni delle pale rispetti specifici criteri.

Cosa vuol dire valutare la fattibilità di un impianto in repowering

Effettuare il repowering di un impianto eolico comporta l’avvio di una fase autorizzativa inclusiva anche degli aspetti ambientali, paesaggistici e vincolistici in genere. “Si tratta di un percorso burocratico importante, in un quadro normativo estremamente complesso. Una situazione peculiare per i repowering consiste nel fatto che, nelle more della definizione delle aree idonee alla realizzazione di impianti eolici (di cui al D.lgs 199/2021, art 20), sia di repowering che di nuova realizzazione, i siti in cui sono ubicati impianti esistenti sono considerati idonei. Tuttavia, successivamente alla realizzazione degli impianti esistenti, le aree in cui questi risultano ubicati possono essere state sottoposte a vincoli di varia natura. Si parla di aree incluse tra quelle boscate, aree di interesse archeologiche, ma anche aree protette come i SIC o le ZPS.  Si creano situazioni di conflitto tra diversi elementi del quadro normativo, ai suoi vari livelli, ma anche incertezze rispetto alla situazione sul campo: come sarà valutato dall’autorità procedente un repowering in un’area naturale protetta, anche se dichiarata idonea” spiega Enza Castiello, responsabile settore Energy di Stantec, una delle principali società di consulenza e progettazione ingegneristica ed architettonica al mondo.

“Al di là degli aspetti normativi e ambientali, vi sono temi legati alla fattibilità civile, in primis la trasportabilità e l’accessibilità dei siti. Le componenti degli aerogeneratori di nuova realizzazione possiedono peso e ingombri nettamente superiori alle precedenti”, continua la Castiello. “Per questo la logistica legata al trasporto può risultare un ostacolo, considerato che spesso questi impianti sono ubicati in luoghi poco accessibili”.

Altro aspetto da valutare è la fattibilità geotecnica e strutturale dell’intervento. Servono fondazioni di maggiori dimensioni che non sempre possono essere realizzate per tipologia o mancanza di disponibilità dei terreni. Per questi motivi, laddove non sia possibile progettare ed eseguire attività di repowering, la soluzione di revamping risulta essere comunque una opportunità da valutare.

Grazie alla sua multidisciplinarietà, Stantec rappresenta un partner ideale per chi avesse interesse nella materia del repowering e il revamping. Stantec può supportare i propri Clienti con specialisti delle varie discipline coinvolte in questi interventi (civile e idraulica, geotecnica e geologia, ambientale, elettrica, permitting), nonché con la conoscenza del settore maturata tramite una vasta esperienza di progetti di repowering pregressi (3 progetti di repowering progettati da Stantec sono stati autorizzati, e diversi altri stanno svolgendo l’iter autorizzativo)

Gli iter autorizzativi in dettaglio

Cosa vuol dire guardando agli aspetti autorizzativi specifici.

I regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono sostanzialmente i seguenti:

  • Autorizzazione Unica (AU) – Art. 5 d.lgs. 28/2011
  • Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) – Art. 6 d.lgs. 28/2011
  • Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) – Art. 6-bis d.lgs. 28/2011
  • Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera – Art. 6 comma 11 d.lgs. 28/2011

L’applicabilità dei procedimenti suddetti dipende sostanzialmente dalle soglie di potenza e dal tipo di intervento (nuova costruzione, modifica sostanziale, modifica non sostanziale). La Tabella A allegata al D.Lgs. 387/03 definisce, salvo diversa legiferazione delle Regioni, le soglie di potenza che permettono l’accesso ad una procedura semplificata come da D.Lgs 28/2011.

Con riferimento all’autorizzazione unica, il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 definisce le “linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” con riferimento quindi al procedimento di cui all’Art.12 del Decreto Legislativo 387/2003, e definisce inoltre un elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento, i criteri per l’individuazione di aree non idonee e contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione unica. È necessario comunque far riferimento ai decreti Regionali di recepimento dei suddetti decreti.

Salvo casi particolari, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all’autorizzazione unica (AU). Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata (PAS). Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 11 (Comunicazione) , gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché’ sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell’impianto eolico, che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati e che rispettano determinati criteri di altezza massima. Gli Interventi che comportano la sostituzione della tipologia di rotore con aumento fino al 20% e interventi che comportano una diminuzione di superficie o volume sono sottoposti alla Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA).

 


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