bollette

Che cosa può fare un consumatore se, da un momento all’altro, si trova addebitate modifiche nelle bollette? Come può difendersi dal fornitore che decide di fare un ritocco sul costo dell’energia? Secondo quanto disposto in materia dall’articolo 3 del decreto Aiuti-bis, convertito in legge e pubblicato il 21 settembre scorso: “fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”.

Tuttavia, sarebbero arrivate segnalazioni di gestori energetici che cercano di modificare unilaterlamente i contratti, nonostante la legge non lo consenta, lasciando quindi intuire pratiche commerciali scorrette e violazioni della regolazione di settore.

Bollette, i provvedimenti cautelari dell’Autorità

Questa situazione ha portato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ad aprire quattro istruttorie nei confronti delle società Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero: “Dopo aver avviato le istruttorie per accertare l’esistenza di una pratica scorretta e rappresentato le correlate esigenze cautelari, nessuna delle imprese ha adeguatamente giustificato la propria condotta, né ha ritenuto di modificarla, persistendo per tutte, dunque, le esigenze cautelari”, si legge nella nota stampa dell’Antitrust.

In base a quanto riportato sul sito dell’Autorità, Iberdrola ed E.ON avrebbero comunicato agli utenti la risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta, indebitamente condizionando i consumatori ad accettare un nuovo contratto a condizioni economiche ben peggiori ovvero a passare a forniture alternative. Dolomiti avrebbe impropriamente ritenuto valide le comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura inviate prima dell’entrata in vigore del decreto Aiuti bis (10 agosto 2022), mentre la norma fa salve solo le modifiche unilaterali perfezionate ovvero effettivamente applicate prima della stessa data. Iren, infine, avrebbe indebitamente comunicato alla clientela la scadenza delle offerte a prezzo fisso per applicare nuove e peggiorative condizioni di fornitura, sostituendo le precedenti comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche con nuove comunicazioni parimenti vietate dal decreto Aiuti bis.

Per questi motivi l’Autorità ha disposto:

  • nei confronti di Iberdrola e di E.On, l’obbligo di applicare le originarie condizioni di offerta, a favore dei consumatori che hanno sottoscritto nuovi contratti a condizioni peggiorative; di consentire di ritornare in fornitura alle originarie condizioni ai consumatori che, a seguito della risoluzione, hanno scelto un nuovo fornitore o sono stati trasferiti alla fornitura in regime di salvaguardia;
  • nei confronti di Dolomiti e di Iren, la sospensione delle illegittime comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche di offerta mantenendo, fino al 30 aprile 2023, il prezzo di fornitura applicato in data precedente al 10 agosto;
  • nei confronti delle quattro società, l’obbligo di informare i consumatori, individualmente e con la stessa modalità adottata in precedenza, sull’inefficacia delle comunicazioni inviate e sulle misure cautelari.

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Aiuto al consumatore: il vademecum di Aduc

Aduc ha pubblicato un vademecum d’aiuto al consumatore per comprendere se la modifica imposta dal gestore è legittima e le indicazioni su come procedere.

Caso 1: “Ho un contratto a prezzo fisso, il gestore mi ha comunicato che dall’1 settembre in ragione della situazione economica, geopolitica, del mercato, etc, trasforma il mio contratto da fisso a variabile, oppure aumenta il prezzo fisso stabilito nel contratto”. Aduc risponde che si tratta di “una condotta illegittima. L’utente deve inviare segnalazione ad antitrust ed Arera; contestare al gestore quanto accaduto con raccomandata A/R o pec chiedendo che venga applicato il prezzo previsto dal contratto. Se la risposta del gestore non soddisfa o non c’è, occorrerà presentare una istanza di conciliazione all’Arera”, si legge nella nota stampa.

Caso 2: “se il contratto è a tempo (annuale, biennale, etc.) ed è scaduto o in scadenza, è lecito per il gestore stabilire un nuovo prezzo per il rinnovo. In questo caso quindi non c’è violazione di legge”.

Caso 3: “se il contratto originario prevede modifiche di prezzo, decorso un determinato periodo (ad esempio, sconto per i primi 12 mesi, passaggio dal fisso al variabile decorsi 12 mesi etc.), non si tratta di una modifica unilaterale ma di una naturale evoluzione nell’esecuzione del contratto. Quindi il nuovo prezzo è lecito e non vi è violazione di legge”.

Caso 4: “il gestore ci scrive, invoca la forza maggiore dovuta dalle contingenze e ci propone un nuovo contratto a prezzo superiore. Non bisogna firmare, perché in questo modo si stipulerebbe un nuovo contratto (pienamente lecito) e non si tratterebbe di una modifica di condizioni economiche (vietata dalla legge)”.

Caso 5: “il gestore ci scrive, invoca l’eccessiva onerosità del contratto dovuta dalle contingenze e ci propone un nuovo contratto a prezzo superiore, in caso di mancata accettazione comunica che risolverà il contratto per eccessiva onerosità attivando la fornitura di ultima istanza. Si tratta di un comportamento illegittimo poiché la risoluzione per eccessiva onerosità deve essere concordata con il cliente o disposta da un giudice. Escludendo il caso dell’accordo con il cliente, significa che il gestore dovrebbe (continuando nel frattempo ad erogare gas/elettricità) iniziare una causa civile contro l’utente, chiedendo al giudice di accertare che il contratto è diventato eccessivamente oneroso e quindi di risolverlo. Solo in caso di sentenza favorevole il contratto sarà risolto, non prima. In questi casi, l’utente deve diffidare il gestore a proseguire l’erogazione, a non attivare il servizio di ultima istanza e segnalare l’accaduto ad Arera e Antitrust”, segnala Aduc.

Caso 6: “il gestore ci comunica il suo recesso dal contratto. Occorre ricordare che il gestore può recedere dal contratto, se le clausole del contratto stesso prevedono questa possibilità, con un periodo di preavviso indicato nel contratto e mai inferiore a sei mesi. In caso di recesso immediato, segnalare ad Arera e Antitrust e chiedere al gestore il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale”, conclude la nota dell’Aduc.

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