La rateizzazione della bolletta è prevista solo in alcuni casi. Ecco quando è possibile richiederla e a quali condizioni
La rateizzazione della bolleta della luce o del gas può essere richiesta in caso di tariffe particolarmente onerose recapitate in seguito a conguagli, ricalcoli dei consumi o eventuali malfunzionamenti del contatore. I costi delle forniture energetiche italiani sono i più alti dell’intera Unione Europea e le difficoltà cui le famiglie sono chiamate a fare fronte sono aumentate nel corso degli ultimi anni. I consumatori scelgono di informarsi sulle tariffe dell’energia elettrica, confrontano le condizioni di vendita del settore gas, vagliano le varie opportunità del libero mercato nel tentativo di limitare le difficoltà economiche. Nel caso, però, in cui ci si veda recapitare una bolletta particolarmente onerosa, la stabilità economica della famiglia rischia di vacillare. In questi casi, pagare a rate gli oneri dovuti può essere l’unica soluzione a disposizione del cittadino.
Rateizzazione della bolletta: è sempre possibile?
La rateizzazione della bolletta, secondo quanto stabilito dalla delibera AEEGSI ARG/gas 206/10, può essere richiesta in caso di conguaglio sui consumi nei seguenti casi:
– In caso di bolletta recapitata a periodicità non mensile, quando la bolletta di conguaglio risulta essere superiore al doppio dell’addebito più elevato riscontrabile nelle bollette ricevute dopo la precedente bolletta di conguaglio. Ad esempio: in seguito alla precedente bolletta di conguaglio vengono recapitate due bollette, rispettivamente, da 35 e da 33 euro. Il cittadino avrà facoltà di ricevere la rateizzazione nel caso in cui la successiva bolletta di conguaglio sia superiore a 70 euro
– Se in seguito al malfunzionamento di un contatore, l’operatore richiede il pagamento di consumi non contabilizzati nelle precedenti fatture
– Al consumatore è stato richiesto un conguaglio in seguito ala mancata trasmissione delle letture del contatore.
Pagamento e costo delle rate
Secondo le norme vigenti, la rateizzazione delle bollette prevede un tasso d’interesse pari all’1,25%. Il numero di rate previste deve essere almeno pari al numero di bollette d’acconto emesse prima della trasmissione del conguaglio e, comunque, non inferiori a due. Le rate non sono cumulabili e devono rispettare la medesima periodicità delle bollette. Se, ad esempio, il richiedente riceve le bollette a cadenza bimestrale, anche il pagamento delle rate seguirà la stessa periodicità.
In ogni caso, cliente e fornitore possono stringere accordi privati sulla base delle esigenze di quest’ultimo, predisponendo un piano di reintegro personalizzato per numero di mensilità e importo della rata. La richiesta di rateizzazione deve essere inoltrata prima della scadenza del pagamento della bolletta per cui si inoltra richiesta.
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