Arera ha introdotto nuovi obblighi informativi per i venditori di energia e gas. Nello specifico è stato modificato codice di Condotta commerciale. Ovvero il regolamento dell’Autorità che definisce gli obblighi dei venditori nei rapporti commerciali con consumatori e imprese di piccole dimensioni. Il tutto con l’obiettivo di “aiutare consumatori e piccole imprese a scegliere in modo sempre più consapevole la propria offerta di elettricità o gas, rafforzando le tutele”.
I nuovi obblighi introdotti da Arera
Tra i nuovi obblighi per i venditori ci sono l’introduzione di una nuova scheda che riassume i contenuti del contratto. Ma anche indicatori sintetici di prezzo che facilitano il confronto tra le offerte commerciali. E più immediate e chiare comunicazioni in caso di variazioni delle condizioni economiche.
Più chiarezza
Le modifiche introdotte dall’Autorità forniscono concreti strumenti per migliorare la comprensione delle condizioni economiche e contrattuali delle offerte. “Sarà anche più semplice confrontarle su ilPortaleOfferte.it e avere comunicazioni evidenti e anticipate in caso di variazioni contrattuali”, si legge in una nota di Arera.
La scheda sintetica
La scheda sintetica viene introdotta nella fase precontrattuale. Il documento è da consegnare a tutti i clienti alimentati in bassa tensione per l’elettricità e/o con consumi di gas fino a 200.000 Smc/anno. E riassume gli elementi informativi obbligatori relativi all’offerta, in formato standardizzato e comprensibile.
Le informazioni contenute
La scheda dovrà inoltre presentare l’identità e i recapiti del venditore, la denominazione commerciale e il codice dell’offerta, la sua validità temporale e la durata contrattuale. Ma anche i metodi e le tempistiche di fatturazione e di pagamento, la descrizione sintetica degli sconti e di prodotti o servizi aggiuntivi. E poi le eventuali garanzie richieste al cliente finale, le tempistiche per esercitare il diritto di ripensamento, il codice identificativo o nominativo dell’agente commerciale.
I tre nuovi indicatori sintetici di prezzo
All’interno della scheda, gli utenti potranno trovare anche tre nuovi indicatori sintetici di prezzo, relativi alla materia prima per l’elettricità e/o gas naturale. Gli indicatori, spiega Arera in nota, “presenteranno una sintesi dei corrispettivi unitari relativi alla materia energia/gas naturale (parte definita liberamente dal venditore) in termini di €/anno (indicatore Costo fisso anno”), €/kWh o €/Smc (indicatore “Costo per consumi”). E, per le sole offerte di energia elettrica, €/kW (indicatore “Costo per potenza impegnata”). L’indicatore “Costo per consumi” sarà, inoltre, differenziato tra offerte a prezzo fisso e offerte a prezzo variabile”.
Stima della spesa annua
Nella scheda sintetica sarà infine presente, per i clienti domestici, la stima della spesa annua al netto di imposte e tasse, presentata per diversi livelli di consumo e per profili di cliente (potenza impegnata/residenza).
Comunicazione delle variazioni delle condizioni più efficace
Una volta stipulato il contratto, viene resa ancor più efficace la già prevista comunicazione in caso di variazioni unilaterali delle condizioni. Che, sempre con preavviso di 3 mesi, dovrà essere integrata con la stima della spesa annua (al netto di imposte e tasse) per i 12 mesi successivi alla variazione, sulla base dei livelli di consumo e con un rimando al Portale offerte.
Obbligo di comunicazione per evoluzioni automatiche di condizioni contrattuali
In caso di evoluzioni automatiche delle condizioni contrattuali “viene introdotto un nuovo obbligo di comunicazione nel caso di aumenti determinati dal venditore. Ma anche dello scadere di sconti o di passaggi tra prezzo fisso e prezzo variabile”.
Quando la comunicazione contiene la quantificazione monetaria
Nel caso di variazioni derivanti dalla scadenza o riduzione di sconti o dall’aumento di corrispettivi unitari, non legati all’andamento dei mercati all’ingrosso, la comunicazione dovrà contenere la quantificazione monetaria. Tutte le informazioni dovranno essere rese disponibili sia per i clienti domestici sia per i clienti non domestici rientranti nell’ambito del Codice di condotta commerciale.
Quando si ha l’indennizzo automatico
È infine previsto un indennizzo automatico per il cliente finale in tutti i casi di mancato rispetto della procedura (sia per le variazioni unilaterali – già attualmente previsto – che per le evoluzioni automatiche).
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