L’installazione di smart meter ha costretto gli operatori ad affrontare ambiti operativi – e relative norme – che non fanno parte della propria storia imprenditoriale. Produrre un misuratore di gas era un’attività dell’industria meccanica, installare un misuratore un’attività di meccanica.
Quanto sia diverso produrre e installare un misuratore smart è evidente a tutti, soprattutto a chi deve progettare e consentire la comunicazione tra le apparecchiature che permettono la trasmissione del dato di lettura.
Considerando che la trasmissione del dato avviene via radio, ci si è chiesti se tale comunicazione sia oggetto di autorizzazione da parte delle competenti autorità di controllo sulle comunicazioni radio. Da un accurato esame delle norme tecniche e delle leggi in vigore risulta chiaro che le apparecchiature di cui si parla sono da considerare tra quelle di libero uso, esenti da autorizzazioni amministrative.
La rete di trasmissione
La Deliberazione 631/2013/R/Gas dell’Autorità per l’Energia il Gas ed il Sistema idrico ha determinato, per l’utilizzo del gas domestico e negli esercizi commerciali, l’installazione di contatori (calibro G4 e G6) in grado di trasmettere via radio il dato di misura e di reti di concentratori radio in grado di raccogliere questi dati, la cui definizione tecnica è attribuita alla competenza dell’ente normatore CIG (Comitato Italiano Gas), federato ad UNI.
Lo sviluppo di tali reti comporterà la sostituzione degli attuali contatori di gas con contatori in collegamento con concentratori utilizzando una rete radio fissa (smart meter gas). Tali concentratori raccolgono dati da una molteplicità di contatori sulla rete radio fissa e dedicata a tale scopo e li trasmettono al centro di gestione dell’impresa distributrice del gas utilizzando per quest’ultimo intervallo una rete di comunicazione, generalmente pubblica.
Nelle norme preparate su mandato dell’AEEGSI, il CIG ha determinato per la rete radio fissa, per i contatori di gas e per la rete dei relativi concentratori l’utilizzo della banda di frequenza 169.400-169.475 MHz, con una potenza massima di trasmissione di 500 mW e.r.p.
L’utilizzo di tale banda risulta conforme ai requisiti di cui alle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70-03 relative all’armonizzazione dello spettro radio per l’uso da parte di apparecchiature a corto raggio (SRD), così come richiamate dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (DM 13/11/2008) in particolare in merito all’ allegato 2.B della ERC Recommendation 70-03 per l’applicazione di “meter reading”.
La rete di comunicazione via radio che verrà costruita riguarda:
– la trasmissione del dato di lettura del contatore del gas;
– il controllo remoto della connessione del cliente (elettrovalvola) e la gestione dei dati di fatturazione;
– non ha altre finalità di comunicazione, né lo scopo di offrire servizi a terzi; la rete di comunicazione sarà utilizzata dal distributore di gas per la raccolta dei dati di consumo del gas e la gestione del parco installato.
Quadro normativo delle telecomunicazioni
L’utilizzo della banda di frequenza radio per la trasmissione del dato di misura dei contatori non sembra tra quelli ai quali è destinata la disciplina prevista dal D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche. Il Codice fonda a propria disciplina su un utilizzo delle frequenze idoneo alla diffusione di un servizio specifico e prevede all’articolo 105, per finalità analoghe a quelle della trasmissione del dato di misura dei contatori, il “libero uso”.
L’elenco delle apparecchiature per le quali il Codice consente il libero uso non è esaustivo, ma esemplificativo.
Considerando le specifiche finalità della rete di trasmissione, esposte in premessa, e che la frequenza è utilizzata nei limiti previsti dalla nota 86 del DM 13/11/2008, per le applicazioni di bassa potenza si può concludere che la rete per la trasmissione dei dati di misura dei contatori domestici del gas sia costituita da apparecchiature di libero uso, così come definite dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
Le apparecchiature in questione risultano anche escluse, in ragione della potenza di trasmissione e delle loro dimensioni, dalle comunicazioni ad enti locali, così come previsto dall’articolo 35, comma 4 bis della legge 98/2011.
La lettura delle norme esposta da ANIMA/Acism è stata confermata con una comunicazione scritta da parte del Mise – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione – indirizzata ad ANIMA e ad Anigas.*
*Nota aggiunta il 23/02/2015.
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