Parziale incostituzionalità. È il giudizio che la Consulta ha espresso in merito alla legge della Regione Veneto (30/2016 – Collegato alla manovra di stabilità regionale 2017) con cui si stabilivano distanze minime tra le residenze civili sparse e concentrate e impianti a biomassa, a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione. La sentenza è la n.69 del 21 febbraio 2018 ed è stata depositata il 5 aprile.
Distanze minime
In merito al comma 2 in particolare, che menziona distanze minime degli impianti a biomassa dalle abitazioni, secondo la Corte Costituzionale, la legge regionale veneta viola l’art 117, terzo comma, della Costituzione in relazione alla materia oggetto di potestà legislativa concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”. Il motivo è legato in particolare all’imposizione del rispetto di determinati limiti per la localizzazione delle centrali. Il provvedimento è inoltre in contrasto con l’art 12 comma 10 del dlgs n.387/2003.
Autorizzazioni
Passiamo ora poi al comma 5 dell’articolo 111 del collegato alla legge di stabilita regionale. La Corte Costituzionale ha stabilito che la disposizione in base alla quale “manufatti e installazioni relativi agli impianti energetici possono essere autorizzati se conformi alle prescrizioni del piano energetico regionale” e “ai piani energetici comunali” contrasta con il paragrafo 14.5 delle Linee Guida nazionali relative a quest’ambito.
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