I nuovi incentivi del Biometano

Un approfondimento sul decreto interministeriale “Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti” entrato in vigore il 20 marzo 2018

Shutterstock 8878481522Il 20 marzo 2018, è entrato in vigore il decreto interministeriale sulla Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”.

Il nuovo decreto si pone l’obiettivo di superare le criticità emerse con il precedente del 5 dicembre 2013 e di recuperare il forte ritardo accumulato nel settore dell’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, introducendo diverse forme di incentivazione a seconda dei materiali da cui origina il biometano e della sua destinazione d’uso.

L’obiettivo delle fonti rinnovabili nei trasporti entro il 2020 è fissato al 10% ma, secondo quanto riportato nel documento pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico per la SEN 2017, l’attuale percentuale di penetrazione delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti è pari solo al 6,4%.  Su Canale Energia  l’avv. Germana Cassar (Partner DLA Piper) spiega le novità introdotte dal sistema.

Le novità del decreto

La novità più significativa sta nell’aver stabilito l’obbligo del GSE, su richiesta del produttore, di ritirare, per un valore pari a 375 euro per 10 anni dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione, ciascun certificato di immissione in consumo di biocarburanti (“CIC”) che incorpora ogni 10 Gcal di biocarburanti immessi nella rete di gas naturale (salvo alcune maggiorazioni per il biometano prodotto a partire da alcuni sottoprodotti e rifiuti), nei limiti della quantità massima annua ritirabile stabilita dall’art. 3 del D.M. del 10 ottobre 2014, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno da parte del soggetti che commercializzano benzina e gasolio che non hanno optato per l’adesione a tale meccanismo con comunicazione al GSE, entro il 18 aprile 2018, per il periodo 2018-2027.

L’incentivazione può essere riconosciuta sia a nuovi impianti di produzione di biometano sia a impianti esistenti di biogas oggetto di una parziale o totale riconversione alla produzione di biometano ed agli impianti già qualificati o in corso di qualifica, sia a progetto sia in esercizio ai sensi del precedente decreto ministeriale del 5 dicembre 2013 per i quali, a tale fine, dovrà essere inviata una specifica richiesta al GSE entro il 19 aprile 2018.

Produzione elettrica da impianti di biogas esistenti

Nel caso di impianti di produzione elettrica a biogas esistenti, che beneficino di incentivi sull’energia elettrica prodotta e che a seguito della riconversione a biometano vogliano mantenere una parte della produzione di tale energia elettrica, il regime di incentivazione al biometano può essere riconosciuto solo se:

  • l’intero periodo residuo di diritto degli incentivi sull’energia prodotta non sia inferiore a tre anni dalla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito;
  • il produttore accetti la condizione che, a seguito della riconversione, l’incentivo spettante su detta produzione residua di energia elettrica sia erogato su una quota di produzione non superiore al 70% della produzione annua media incentivata, misurata dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’incentivo sull’energia elettrica (in assetto solo elettrico), fino alla data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione del biometano in assetto riconvertito.

Quando il biogas rientra negli incentivi

È anche consentito, sulla base della definizione di impianto, l’accesso ai nuovi incentivi anche nel caso di produzione e immissione in rete di biometano proveniente da biogas generato da un biodigestore esistente e utilizzato anche per la produzione di energia elettrica già oggetto di incentivazione senza alcuna decurtazione.
I nuovi incentivi si applicano agli impianti di produzione di biometano che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2022. Il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del nuovo decreto sarà pari a 1,1 miliardi di standard metri cubi all’anno.

Maggiorazioni del 20% del numero di CIC sono riconosciute ai produttori che immettono in consumo il biometano come carburante in uno o più nuovi impianti di distribuzione di gas naturale, sia in forma GNC che GNL, pertinente all’impianto di produzione di biometano, o ai produttori di biometano nella forma liquida (in seguito BML) con un nuovo impianto di liquefazione di biometano pertinente all’impianto di produzione di biometano.

Impianti ubicati in altri paesi UE o paesi extra UE

A determinate condizioni, l’accesso al regime del Decreto Biometano è consentito anche agli impianti ubicati in altri paesi UE o paesi extra UE confinanti con l’Italia, con i quali è stato stipulato un accordo di libero scambio, che esportano la loro produzione di biometano o biocarburante avanzato diverso dal biometano in Italia.

Mentre è chiaro quale sarà il prezzo fisso per il ritiro di ciascun CIC, non è ancora possibile stabilire ad oggi la quantità massima annua ritirabile dei CIC e, dunque, a quanti CIC sarà applicabile il valore fisso di ritiro da parte del GSE.

E’ poi necessario che la Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) approvi il contratto standard di ritiro e pagamento del biometano ritirato.

E’ dunque ancora presto per stabilire se le novità introdotte dal nuovo decreto saranno adeguate per il raggiungimento dello scopo. Un quadro più certo potrà essere delineato solo dopo il 18 aprile 2018, a valle delle comunicazioni al GSE sulla mancata adesione al regime di incentivazione da parte dei soggetti obbligati.

Se da un lato è innegabile che il prezzo fisso costituisca uno dei presupposti per la bancabilità delle iniziative, dall’altro è fondamentale avere chiarezza anche sugli ulteriori parametri per la tenuta del business plan su cui i produttori potranno fare affidamento per avviare i propri investimenti.


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