Da Enea nuovi chiarimenti su Ecobonus e detrazioni fiscali

Ecobonus Detrazioni

L’Enea aggiorna due FAQ circa la documentazione da presentare in caso di sostituzione di caldaie condominiali o di installazione di impianti termici e solari. Si fa ulteriore chiarezza sulle modalità di accesso alla detrazione fiscale del 65% e agli incentivi per la sostituzione della caldaia condominiale. Qui di seguito le due FAQ aggiornate.

Condomini, detrazioni fiscali ed ecobonus: su efficienza energetica e ristrutturazioni edilizie arrivano nuovi chiarimenti dal sito Enea

Sostituzione caldaia condominiale

13. D – “Sono un amministratore di condomini. Nel caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica, non mi è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviarvi, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo e centralizzato“.

R – Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari, occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare.

1) Nel caso di interventi che non comportano la sostituzione di impianto termico:

a) in parti comuni del condominio:

– se l’impianto termico esistente è centralizzato occorre predisporre un unico allegato “A” e un allegato “E” del decreto attuativo per l’intero edificio (un solo APE complessivo). La richiesta di detrazione può essere inoltrata dall’amministratore o da un tecnico abilitato indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento e il costo complessivamente sostenuto;

se gli impianti sono autonomi:

• si predispone un allegato “A” e un allegato “E” per unità immobiliare; in particolare, nell’allegato E da predisporre per ciascuna unità immobiliare si considererà la quota parte di intervento sia in termini dimensionali, sia in termini di spesa, sia in termini di risparmio energetico applicando i millesimi relativi all’intervento sostenuto.

• solo per l’accesso alle detrazioni del 70 e 75%, per necessità di gestione dell’intervento e di sintesi, si compila un solo allegato A e un solo allegato E, calcolando gli indici di prestazione energetica dell’intero edificio facendo il rapporto tra la somma, estesa a tutte le unità immobiliari, dei fabbisogni energetici e la superficie utile climatizzata complessiva.

b) sul singolo appartamento:

se l’impianto termico esistente è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” facendo riferimento, per l’involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l’impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l’allegato “E” per il singolo appartamento;

se l’impianto è autonomo, occorre predisporre gli allegati “A” e “E” per il singolo appartamento.

2) Nel caso di interventi (terminati dopo il 15/08/09) che comportano la sostituzione di impianto termico con altro non a biomassa (per il quale caso specifico si rimanda alla faq 27):

se l’impianto termico è centralizzato, occorre predisporre unicamente l’Allegato “E” riferito all’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata anche dall’amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta anche a nome di altri, indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;

se gli impianti sono autonomi, occorre predisporre un Allegato “E” per singolo appartamento.

3) Nel caso di interventi ai sensi del comma 344:

se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico Allegato “A” e un Allegato “E” per l’intero edificio;

se gli impianti sono autonomi consigliamo di predisporre un Allegato “A” e un Allegato “E” per unità immobiliare. Per quanto riguarda il valore dell’Indice di Prestazione Energetica per l’intero edificio che deve essere minore di quello limite riportato nelle tabelle 3 e 4 dell’Allegato “A” al Decreto 11 Marzo 2008 e s.m.i., riteniamo che questo debba essere calcolato come media di tutti gli indici delle varie unità immobiliari pesati sulla singola superficie o volumetria.

Ristrutturazione edilizia, impianto termico e pannelli solari

44. D – “Devo intraprendere una ristrutturazione radicale di un immobile installando tra l’altro un nuovo impianto termico a pompa di calore e dei pannelli solari termici. L’ingegnere che segue il lavoro mi ha detto però che difficilmente potrò beneficiare del 55-65% per tutti gli interventi. Come stanno veramente le cose?”

R – L’allegato 3 del D.Lgs. 28/2011 al punto 1 recita: “Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

a. il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;

b. il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

c. il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017 (termine prorogato al 1° gennaio 2018 dalla legge di bilancio 2017.

Per “ristrutturazioni rilevanti” si intendono gli edifici demoliti e ricostruiti e quelli con superficie utile di almeno 1.000 mq ristrutturati integralmente. Subentra poi il c. 4 dell’art. 11 dello stesso decreto che aggiunge: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per gli stessi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione. In parole povere, dal 1° giugno 2012 si ritiene che nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, il bonus del 55% sui dispositivi di produzione di energia termica (oggi al 65%, ndr) debba essere riconosciuto solamente per la parte eccedente quella obbligatoria per cui le fonti rinnovabili termiche devono coprire almeno il 20% dei consumi energetici stimati per acs, riscaldamento e raffrescamento. Resta da capire però in che modo dovrà essere valutata la percentuale di energia termica coperta dalle rinnovabili


Per ricevere quotidianamente i nostri aggiornamenti su energia e transizione ecologica, basta iscriversi alla nostra newsletter gratuita

Tutti i diritti riservati. E' vietata la diffusione
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.
Un team di professionisti curioso e attento alle mutazioni economiche e sociali portate dalla sfida climatica.