“L’Italia è condannata a sanzioni pecuniarie per non avere dato esecuzione a una sentenza della Corte del 2007 che ha constatato l’inadempimento alle direttive sui rifiuti”.
Con la sentenza nella causa C-196/13 la Corte di Giustizia dell’UE condanna il nostro paese a pagare una somma forfettaria di 40 milioni inoltre, finché l’Italia non darà piena esecuzione alla sentenza del 2007, dovrà pagare una penalità di EUR 42 800 000 per ogni semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie.
Con la prima sentenza arrivata nel 2007, la corte ha dichiarato che il bel paese era venuto meno, in modo generale e persistente “agli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti stabiliti dalle direttive relative ai rifiuti, ai rifiuti pericolosi e alle discariche di rifiuti”.
In seguito, “nel 2013, la Commissione ha ritenuto che l’Italia non avesse ancora adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 2007. In particolare, 218 discariche ubicate in 18 delle 20 regioni italiane non erano conformi alla direttiva «rifiuti» (dal che si poteva desumere che fossero in esercizio discariche prive di autorizzazione); inoltre, 16 discariche su 218 contenevano rifiuti pericolosi in violazione della direttiva «rifiuti pericolosi»; infine, l’Italia non aveva dimostrato che 5 discariche fossero state oggetto di riassetto o di chiusura ai sensi della direttiva «discariche di rifiuti».Nel corso della presente causa, la Commissione ha affermato che, secondo le informazioni più recenti, 198 discariche non erano ancora conformi alla direttiva «rifiuti» e che, di esse, 14 non erano conformi neppure alla direttiva «rifiuti pericolosi». Inoltre, sarebbero rimaste due discariche non conformi alla direttiva «discariche di rifiuti». Nell’odierna sentenza, la Corte ricorda innanzitutto che la mera chiusura di una discarica o la copertura dei rifiuti con terra e detriti non è sufficiente per adempiere agli obblighi derivanti dalla direttiva «rifiuti». Pertanto, i provvedimenti di chiusura e di messa in sicurezza delle discariche non sono sufficienti per conformarsi alla direttiva. Oltre a ciò, gli Stati membri sono tenuti a verificare se sia necessario bonificare le vecchie discariche abusive e, all’occorrenza, sono tenuti a bonificarle. Il sequestro della discarica e l’avvio di un procedimento penale contro il gestore non costituiscono misure sufficienti”.
La Corte rileva poi che – spiega una nota – alla scadenza del termine impartito lavori di bonifica erano ancora in corso o non erano stati iniziati in certi siti; riguardo ad altri siti, la Corte constata che non è stato fornito alcun elemento utile a determinare la data in cui detti lavori sarebbero stati eseguiti.
Inoltre, “L’Italia non si è assicurata che il regime di autorizzazione istituito fosse effettivamente applicato e rispettato. Essa non ha assicurato la cessazione effettiva delle operazioni realizzate in assenza di autorizzazione. L’Italia non ha neppure provveduto ad una catalogazione e un’identificazione esaustive di ciascuno dei rifiuti pericolosi sversati nelle discariche. Infine, essa continua a violare l’obbligo di garantire che per determinate discariche sia adottato un piano di riassetto o un provvedimento definitivo di chiusura”.
Traendo le conclusioni, l’Italia non ha adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 2007 e che è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione .
Di conseguenza, la Corte condanna l’Italia a pagare una somma forfettaria di EUR 40 milioni.
Nello specifico, “la Corte condanna quindi l’Italia a versare altresì una penalità semestrale a far data da oggi e fino all’esecuzione della sentenza del 2007. La penalità sarà calcolata, per quanto riguarda il primo semestre, a partire da un importo iniziale di EUR 42 800 000. Da tale importo saranno detratti EUR 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma ed EUR 200.000 per ogni altra discarica messa a norma. Per ogni semestre successivo, la penalità sarà calcolata a partire dall’importo stabilito per il semestre precedente detraendo i predetti importi in ragione delle discariche messe a norma in corso di semestre”.
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